Legittimazione ad impugnare del successore a titolo particolare nel diritto controverso

Redazione scientifica
15 Febbraio 2023

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia della Corte riguardava una controversia instaurata dalla società Y per ottenere dalla società Y i minori compensi percepiti per le lavorazioni di alcuni capi nel periodo 1996-2000.

In primo grado il Tribunale accoglieva in parte la domanda della società attrice ma, a seguito del gravame proposto dalla convenuta soccombente, la Corte d'appello accoglieva l'appello e riformava la sentenza di primo grado.

Per quanto di interesse Z, in qualità di cessionario dei diritti della società X, proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, al quale la società Y resisteva con controricorso.

Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione della controricorrente Y circa la mancanza di documentazione a sostegno della legittimazione del ricorrente quale cessionario dei diritti oggetto del giudizio instaurato.

Invero, Z si era dichiarato “cessionario dei diritti relativi alla presente procedura” senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. all'eccezione della controparte.

In definitiva, secondo i giudici, va ribadito il principio secondo cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (ex plurimis Cass. civ. n. 9250/2017; Cass. civ. n. 17470/2013; Cass. civ. n. 11650 del 2006).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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