Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione: il caso della riunione di più giudizi

La Redazione
15 Febbraio 2023

Con la risposta ad interpello n. 210/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 5, comma 2, l. n. 130/2022.

Il dubbio è sorto in riferimento alla controversia pendente tra l'Agenzia delle Entrate ed una contribuente in merito a tre avvisi di accertamento, relativi a diversi anni di imposta, controversia il cui valore complessivo non è superiore ai 500mila euro come determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, l. n. 289/2022.

La risposta delle Entrate chiarisce innanzitutto che «nell'ipotesi di controversia ''autonoma'' di valore non superiore a 50.000 euro, pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, ne è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari al 20% del predetto valore, solo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, totale o parziale, in uno dei precedenti gradi di merito».

Il concetto di “controversia autonoma” è già stato oggetto del provvedimento attuativo del 16 settembre 2022, laddove, al punto 1.4, nonchè della circolare 1 aprile 2019, n. 6/E a commento della definizione agevolata delle controversie tributarie.

In quella sede è stato precisato che «Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati. È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo ''parziale'' del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione».

Nella vicenda in esame, deve comunque essere esclusa la possibilità di definizione agevolata non ravvisandosi la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate (la controversia è stata definita per mediazione, da un lato, e nell'altro procedimento riunito si ravvisa il rigetto dell'appello della contribuente).

Fonte: Diritto&Giustizia

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