Revoca del decreto ingiuntivo e liquidazione delle spese della fase monitoria

16 Febbraio 2023

In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio.
Massima

La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.

Il caso

Tizia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Venezia le aveva intimato il pagamento della somma di € 22.056,03, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata in suo favore dall'avvocato Caio.

Il tribunale adito accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il credito professionale in un importo minore, compensando per due terzi le spese di lite e ponendo il residuo terzo a carico dell'opponente.

Avverso siffatta statuizione proponeva appello l'avvocato Caio. La corte d'appello di Venezia accoglieva solo in parte il gravame, attribuendo all'appellante anche la somma di € 593,20 quale rimborso della spesa per il parere sulla parcella emesso dal consiglio dell'ordine.

Avverso tale sentenza l'avvocato Caio proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il quarto motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine all'erronea liquidazione delle spese di causa. Con l'atto di appello, invero, era stato richiesto anche il rimborso delle spese della fase monitoria, ma la corte d'appello si era limitata a statuire solo sulle spese di opinamento della parcella, trascurando di pronunciarsi in merito alla spettanza delle spese della prima fase del procedimento per ingiunzione.

La questione

La questione esaminata nella pronuncia in commento attiene alla regolamentazione delle spese della fase monitoria qualora, all'esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo sia stato revocato.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso inerente all'omessa liquidazione delle spese giudiziali della fase monitoria.

Partendo dal principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927), secondo cui il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, la sentenza in commento prosegue rilevando che il giudice che chiude il giudizio dinanzi a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.

Nel liquidare tali spese, il giudice può anche escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto ingiuntivo, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., 1° febbraio 2007, n. 2217; Cass. civ., 8 gennaio 2010, n. 75).

Al fine, quindi, di stabilire se il creditore abbia diritto alla ripetizione delle spese della fase monitoria, non è determinante la sola revoca del decreto opposto, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, nel senso che la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese deve confrontarsi con il risultato finale del giudizio.

Non essendosi il giudice d'appello - che aveva omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alle spese della fase monitoria (nonostante lo specifico motivo di gravame all'uopo sollevato) - attenuto a tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata (anche) in relazione a tale motivo, rinviando alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Osservazioni

Per consolidata giurisprudenza, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche in parte minima, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, e ciò proprio perché la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. civ., 27 agosto 2020, n. 17854; Cass. civ., 21 luglio 2017, n. 18125).

Tale conclusione si ricollega alla natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. civ., 28 maggio 2019, n. 14486).

Laddove, pertanto, all'esito di tale valutazione la domanda risulti fondata, il giudice dell'opposizione deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 419); invece, ove ritenga fondata l'opposizione, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore (Cass. civ., 19 aprile 2021, n. 10263).

In altri termini, quindi, all'esito del giudizio di opposizione, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, con la conseguenza che va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civ., 26 ottobre 2000, n. 14126; Cass. civ., 17 giugno 1999, n. 5984).

Nel caso, pertanto, in cui il giudice dell'opposizione, in accoglimento totale o parziale di questa, proceda (correttamente) alla revoca del decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria andranno regolate in base al principio della soccombenza riferito all'intero giudizio bifasico costituito dalla fase monitoria e dalla fase di opposizione. In altri termini, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. civ., 18 ottobre 2002, n. 14818).

Alla luce dei predetti principi, si è, quindi, sostenuto che:

1) l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve però quelle della fase sommaria (Cass. civ., 10 settembre 2009, n. 19560; Cass. civ., 17 febbraio 2004, n. 2997);

2) nel caso di compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione, è possibile che le spese della fase monitoria rientrino interamente tra quelle poste a carico della parte ingiunta (Cass. civ., 20 giugno 1983, n. 4234);

3) ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. civ., 28 dicembre 2020, n. 29642; Cass. civ., 16 novembre 2017, n. 27234), e considerato che solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto può consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9033);

4) il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. civ., 10 aprile 2014, n. 8428);

5) ove, all'esito dell'opposizione, la somma chiesta con il ricorso monitorio sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. civ., 3 settembre 2009, n. 19120).

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