Per consolidata giurisprudenza, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche in parte minima, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, e ciò proprio perché la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. civ., 27 agosto 2020, n. 17854; Cass. civ., 21 luglio 2017, n. 18125).
Tale conclusione si ricollega alla natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. civ., 28 maggio 2019, n. 14486).
Laddove, pertanto, all'esito di tale valutazione la domanda risulti fondata, il giudice dell'opposizione deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 419); invece, ove ritenga fondata l'opposizione, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore (Cass. civ., 19 aprile 2021, n. 10263).
In altri termini, quindi, all'esito del giudizio di opposizione, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, con la conseguenza che va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civ., 26 ottobre 2000, n. 14126; Cass. civ., 17 giugno 1999, n. 5984).
Nel caso, pertanto, in cui il giudice dell'opposizione, in accoglimento totale o parziale di questa, proceda (correttamente) alla revoca del decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria andranno regolate in base al principio della soccombenza riferito all'intero giudizio bifasico costituito dalla fase monitoria e dalla fase di opposizione. In altri termini, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. civ., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Alla luce dei predetti principi, si è, quindi, sostenuto che:
1) l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve però quelle della fase sommaria (Cass. civ., 10 settembre 2009, n. 19560; Cass. civ., 17 febbraio 2004, n. 2997);
2) nel caso di compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione, è possibile che le spese della fase monitoria rientrino interamente tra quelle poste a carico della parte ingiunta (Cass. civ., 20 giugno 1983, n. 4234);
3) ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. civ., 28 dicembre 2020, n. 29642; Cass. civ., 16 novembre 2017, n. 27234), e considerato che solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto può consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9033);
4) il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. civ., 10 aprile 2014, n. 8428);
5) ove, all'esito dell'opposizione, la somma chiesta con il ricorso monitorio sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. civ., 3 settembre 2009, n. 19120).