La fattispecie di responsabilità del danno cagionato dal reato di violenza sessuale rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.) sotto il duplice profilo del ristoro patrimoniale del danno e del ristoro non patrimoniale di esso (art. 2059 c.c.).Nell'ambito di tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. S.U., sent. n. 26972/2008).