Perdita della capacità lavorativa per incidente: il giudice deve considerare il contenuto sostanziale dell’atto

Redazione Scientifica
16 Febbraio 2023

La Cassazione si è pronunciata su una controversia, avente ad oggetto la richiesta, da parte di un radiologo, del risarcimento dei danni emergenti e della perdita della capacità lavorativa, in seguito ad un incidente stradale.

Il ricorrente, coinvolto nel sinistro, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentandosi dell'insufficiente riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica (svolgendo la professione di radiologo) e da perdita di chance, che, anche sulla scorta della CTU, il Tribunale aveva liquidato nella misura del 5%. Ma la Corte territoriale riteneva che tale domanda non fosse stata espressamente formulata in primo grado, non avendo il danneggiato indicato o allegato alcun documento di fatto, sulla quale basare le proprie pretese.

Il radiologo in questione ricorre, quindi, in Cassazione facendo presente, tra i vari motivi di doglianza, che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato la sua domanda, ritenendo che occorressero formule sacramentali per esprimere la richiesta in oggetto.

La doglianza è fondata. Secondo i Giudici di legittimità «nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte» (Cass. n. 5442/2006, n. 14751/2007, n. 22893/2008).

Nell'interpretare la domanda, quindi, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. «Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall'intero contenuto dell'atto, non solo dalle espressioni utilizzate […]. Evidentemente la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma altresì nella indicazione degli elementi su cui è basata, ma tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire».

Ne consegue che: «se pure il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa specifica, e di chance, non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell'atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla» (Cass. n. 5442/2006).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato quanto sostenuto. Indi per cui, ne segue l'accoglimento del ricorso in oggetto.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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