Il condomino che agisce in giudizio contro il Condominio non ha diritto a partecipare all'assemblea

Redazione scientifica
17 Febbraio 2023

Nel caso di deliberazione assembleare avente ad oggetto il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il Condominio ed un singolo condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi. Ne consegue che il singolo condomino (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) non ha diritto a partecipare all'assemblea.

La Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata da un condominio in relazione alla delibera condominiale riguardante l'azione giudiziaria da egli proposta nei confronti del Condominio. Secondo i giudici di merito, era irrilevante la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea in quanto il condominio era in una posizione di conflitto di interessi rispetto all'unico argomento all'ordine del giorno (costituzione in giudizio come parte resistente rispetto all'azione del condomino). L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione.

Fermo restando che il ricorso risulta privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro» (v. Cass. sez. II n. 1629/2018). Tale scissione ha effetti anche sul diritto di partecipazione all'assemblea, come avviene in situazioni di condominio parziale, ragion per cui si modifica la stessa composizione del collegio e delle maggioranze (v. Cass. sez. II n. 7885/1994). Nel caso dunque di delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda proposta da uno o più condomini come controparti processuali, non si configura un conflitto di interessi (come erroneamente affermato in motivazione dalla Corte d'appello di Genova), ma neppure è configurabile quello che il ricorrente delinea come “interesse … ad accedere e partecipare alla discussione preliminare”. Difatti «all'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare (art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione».

In conclusione, il Collegio ritiene comunque corretta in diritto la decisione impugnata avendo correttamente applicato il principio di diritto secondo cui «in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione». Il ricorso viene dunque rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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