Sinistro stradale, vittima il padre: sì al risarcimento anche per il figlio non ancora nato

Redazione Scientifica
17 Febbraio 2023

Il risarcimento è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale: anche se al momento del sinistro l'erede si trova nel grembo materno, l'esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai familiari di un uomo vittima di un incidente stradale.

In particolare, i giudici di merito avevano liquidato il danno da perdita parentale soltanto al fratello non convivente della vittima e nulla in favore dei figli, solo in ragione del fatto che all'epoca del sinistro la più grande avesse quattro anni e che il secondo dovesse ancora venire alla luce.

Di qui, il ricorso in Cassazione dei figli della vittima.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì «nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente» (Cass. civ., n. 23469/2018): si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, «può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare» (ex multis, Cass. civ., n. 25541/2022).

Sbaglia dunque la Corte d'Appello a negare il risarcimento sul rilievo che la mancata allegazione di concrete voci di danno non sarebbe superabile da presunzioni.

La parola passa, dunque, al giudice del rinvio.

(fonte: Diritto e giustizia.it)

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