Nell'ordinanza in esame si richiama la precedente giurisprudenza formatasi sull'art. 352, comma 2, c.p.c., consolidata nell'assunto che nel giudizio di appello l'omessa fissazione dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta, non comporti necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, in difetto di allegazione del pregiudizio specifico subìto dalla parte, non essendo tutelato l'interesse alla astratta regolarità dell'attività giudiziaria; considerato, quindi, che la discussione orale ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., si riteneva non sufficiente affermare, genericamente, che la mancata discussione avrebbe impedito di esporre meglio la linea difensiva, essendo piuttosto necessario indicare “quali fossero gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune ed integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi”.
Tale orientamento viene ritenuto superato alla luce del più recente arresto delle Sezioni Unite (n. 36596/2021) – del quale sono testualmente riprodotti taluni passi motivi - , secondo cui “la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; infatti “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo".
Tali principi, hanno argomentato le Sezioni Unite, discendono dagli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. e, quindi, laddove violati, si configura una nullità nonostante la mancata previsione di una esplicita sanzione per “inosservanza di forme”; del resto nello stesso giudizio arbitrale, ove pur si prevede che gli arbitri possano, compatibilmente con la convenzione di arbitrato, fissare liberamente le regole del processo (art. 816-bis, c.p.c.), la mancata osservanza del principio del contraddittorio è causa di nullità del lodo “nonostante qualunque preventiva rinuncia” (art. 829, n. 9, c.p.c.) e la giurisprudenza è costante nel riconoscerla “per ciò solo” in sede di impugnazione del lodo, cosicché sarebbe una “singolare bizzarria” che analoga nullità non fosse configurabile per la sentenza emessa dal giudice ordinario.
In senso contrario non può, inoltre, essere evocato – secondo il richiamato arresto – il principio di ragionevole durata del processo e, quindi, di economia processuale, pur parimenti fondato sull'art.111, comma 2, Cost., trattandosi di valori che non possono comunque consentire al giudice di eludere il diritto di difesa ed al contraddittorio, quali “principi essenziali regolatori del giusto processo”.
L'odierna ordinanza ritiene, pertanto, che sebbene il dictum delle Sezioni Unite abbia espressamente riguardo alle articolazioni defensionali scritte previste dall'art. 190 c.p.c. e non all'udienza di discussione orale ex art. 352 c.p.c., tuttavia anche in caso di mancata fissazione di tale udienza, pur ritualmente richiesta proprio al fine di contestare la memoria di replica avversaria “contenente questioni anche in parte nuove, e, comunque, di rilevante importanza”, rimanga parimenti pregiudicato il diritto al contraddittorio, quale diritto ad esporre le proprie difese conclusive, così come avviene per la mancata fruizione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
In tal senso orienta anche la collocazione “strutturale e temporale” della richiesta di fissazione dell'udienza di discussione - all'atto di precisazione delle conclusioni ed alla scadenza del termine per le memorie di replica ex art. 352, comma 2, c.p.c. – quale scansione processuale volta a consentire l'accesso ad un ultimo atto di esercizio delle prerogative difensive al fine di replicare agli ultimi scritti defensionali avversari.