ITV vincolanti per le autorità doganali dell'Unione

Massimo Romeo
20 Febbraio 2023

Le ITV sono vincolanti sia per il codice doganale comunitario che per le disposizioni di attuazione dello stesso e hanno efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario con la conseguenza che tutte le autorità doganali dei vari paesi europei devono uniformarsi al codice tariffario indicato nelle ITV. È da considerarsi, pertanto, illegittimo l'avviso di accertamento e rettifica emesso dall'Ufficio doganale che non tenga conto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti, in cui si viene indicata la classificazione della merce importata, rilasciate ad una società del gruppo da altra autorità doganale dell'Unione. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 5203 del 22 dicembre 2022.

Il caso. Una società impugnava due avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica con i quali l'Ufficio doganale le aveva contestato un'erronea classificazione della merce importata liquidazioni somme a titolo di maggiori dazi e Iva. Con il ricorso la società faceva presente di aver acquistato, negli anni tra il 2014 e il 2017, numerose attrezzature e accessori per sistemi di sollevamento dalla casa madre americana importando tali prodotti presso la dogana italiana. Aveva, altresì, precisato che, trattandosi di accessori intercambiabili e opzionali che facilitano e implementano le modalità d'uso dei macchinari di sollevamento, nelle dichiarazioni doganali di importazione aveva indicato la voce doganale classificata come "parti di macchine della voce 8428", poiché quest'ultima voce identifica "altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione".

Secondo l'Ufficio, invece, la merce in questione andava importata con la voce doganale corrispondente a "parti di macchina della UT 8427" (ovvero carrelli elevatori) con la conseguente diversa applicazione dei dazi.

La contribuente, in particolare e quale fatto dirimente, aveva sottolineato come la consociata olandese, anch'essa appartenente al medesimo Gruppo, al fine di evitare contestazioni analoghe, aveva richiesto e ottenuto quattro Informazioni Tariffarie Vincolanti (c.d. ITV), afferenti la stessa merce e rilasciate dall'Autorità doganale olandese che stabilivano l'omologa classificazione doganale attribuita dalla ricorrente. Sul punto, l'Agenzia delle Dogane replicava come non si trattasse di una ITV ma di un mero parere rilasciato dalle autorità doganali olandesi e statunitensi.

L'accoglimento del ricorso. La Corte decide di accogliere le doglianze della società. I giudici hanno rilevato come l'Autorità doganale olandese avesse rilasciato alla consociata della ricorrente, appartenente al medesimo gruppo societario, le ITVche confermavano la voce doganale dalla stessa utilizzata.

Tali Informazioni Tariffarie Vincolanti, chiosa il Collegio, rappresentano altresì una valida tutela del legittimo affidamento dell'operatore, che passa anche attraverso l'omogeneità dei comportamenti di tutti gli Stati membri nell'applicare medesime classifiche a fattispecie già esaminate e codificate. Da un punto di vista probatorio, la Corte evidenzia come l'Ufficio, a fronte di precisi e puntuali riscontri probatori esibiti dalla società ricorrente in ordine alla sovrapponibilità delle merci sdoganate con quelle elencate nelle ITV olandesi rilasciate alla consociata, non avesse portato alcun elemento probatorio, diverso da generiche affermazioni, per confutare quanto asserito dalla ricorrente. I giudici rammentano come le ITVsianovincolanti sia per il codice doganale comunitario che per le disposizioni di attuazione dello stesso e hanno efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario con la conseguenza che tutte le autorità doganali dei vari paesi europei devono uniformarsi al codice tariffario indicato nelle ITV.

Considerato che, nel caso di specie, le ITV depositate descrivevano, anche attraverso rilievi fotografici, la medesima merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio ne discendeva la legittimità della classificazione utilizzata dalla società accertata. Il legislatore comunitario ha istituito lo strumento delle ITV al fine di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, anche con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, al quale deve essere applicata la medesima classificazione in tutti gli Stati membri. Tale impostazione è stata ulteriormente sottolineata con l'entrata in vigore, in data 1° maggio 2016, del nuovo codice doganale dell'Unione (reg. UE 952 del 2013), il quale regolamenta la portata dell'istituto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti. Il nuovo codice stabilisce che l'autorità doganale debba fornire, su richiesta scritta e in base a determinate modalità, informazioni tariffarie che sono vincolanti sia per l'Amministrazione che per il contribuente che le ha richieste, riguardanti la classifica tariffaria delle merci oggetto di importazione. La risposta fornita dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane obbliga l'Ufficio doganale territorialmente competente nei confronti del titolare della richiesta di ITV, ossia preclude eventuali contestazioni successive, consolidando la decisione fornita fino al momento della sua revoca o scadenza temporale.

L'ITV, chiosa il Collegio, risulta essere un vero proprio ruling obbligatorio per tutte le Amministrazioni europee. L'ITV, infatti, obbliga non soltanto la Dogana nazionale che l'ha rilasciata, ma tutte le autorità doganali europee, le quali devono conformarsi a quanto statuito dalla Dogana di rilascio. Ne consegue che, ovunque nell'Unione Europea, il titolare dell'ITV decida di importare o esportare quel dato bene sotto l' "'egida" di tale certificazione, le Dogane dei Paesi UE devono necessariamente accettare la classifica doganale ivi contenuta, senza disattenderla. L'ITV svolge pertanto la funzione di escludere ogni incertezza per l'operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classifica di una merce, tutelandolo così da qualsiasi modifica disposta dalle autorità doganali.

Con queste argomentazioni, la Corte conferma la classificazione doganale della merce attribuita dalla ricorrente sulla scorta delle ITV rilasciate dall'autorità doganale olandese alla consociata, così annullando gli avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle Dogane.