Applicabilità dell'OPA alla maggiorazione del diritto di voto

Alberto Gafforio
17 Febbraio 2023

Un Quesito sottoposto alla Consob offre l'opportunità di fornire chiarimenti in merito all'applicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto all'ipotesi di una maggiorazione del diritto di voto in capo a taluni azionisti.

La Consob, con comunicazione 0003619 del 12 gennaio 2023, ha risposto ad un quesito sull'applicabilità della disciplina dell'OPA obbligatoria. Il quesito precisava che gli azionisti X e Y partecipavano ad un patto parasociale tramite il quale la maggioranza degli azionisti dell'emittente gestiva congiuntamente la società.

La Consob, preso atto delle modifiche già intervenute nell'azionariato per effetto della maturazione del voto maggiorato ex art. 127-quinquies TUF in capo a taluni dei suoi azionisti, ha confermato l'applicabilità dell'esenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lett. c), TUF e 49, comma 1, lettera d-bis, del Regolamento Emittenti per le eventuali operazioni di cessione di azioni da parte dell'azionista X, in ragione di impegni contrattuali già assunti con le sue banche finanziatrici, che potrebbero dar luogo al superamento da parte dell'azionista Y di maggioranza relativa, che deteneva il 22,24% del capitale dell'emittente, della soglia del 30% dei diritti di voto rilevante ai fini dell'opa obbligatoria. La ratiodella norma di cui all'art. 49, comma 1, lettera d-bis del Regolamento Emittenti, è di evitare che l'obbligo di opa sorga in capo ad un azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante.

Nel caso in parola, la cessione delle azioni detenute dall'azionista X ed il conseguente aumento percentuale della partecipazione detenuta dall'altro azionista Y al di sopra della soglia del 30% dei diritti di voto, senza acquisti rilevanti realizzati dallo stesso, non ha finalità elusive e non implica un accordo fra i 2 azionisti in quanto:

a) la previsione di vendita dell'azionista X era stata contemplata nel patto parasociale sin dalla sua prima stesura

b) la vendita dell'azionista X risponde all'esigenza di rimborsare il debito da esso contratto ed il momento di realizzazione di tale circostanza dipende dal prezzo di borsa delle azioni dell'emittente e/o dalla volontà delle banche di ottenere un rimborso anticipato del prestito da esse concesso.

Dunque, non sembra potersi cogliere alcun collegamento fra l'eventuale cessione e la volontà dell'azionista, estraneo alle decisioni che le banche potrebbero assumere.