Il danno da morte non immediata post infortunio ha rilievo autonomo nella liquidazione del risarcimento

21 Febbraio 2023

Nella liquidazione del risarcimento post infortunio, il danno biologico terminale ed il danno catastrofale devono essere tenuti distinti in quanto autonomi.

Può ritenersi corretta la riconduzione ad una nozione unitaria, con conseguente unica liquidazione, del danno biologico terminale e del danno catastrofale sofferti dal lavoratore cui infortunio abbia avuto, seppur non immediatamente, un esito mortale?

La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, determinante il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale, può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale).

Nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.

Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, si è evidenziato, non rileva la durata di tale consapevolezza per la sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i criteri di proporzionalità e di equità. Si tratta, pertanto, di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi, sicché non potrebbe ritenersi conforme a tale posizione ermeneutica una decisione che proceda ad una liquidazione del danno in termini unitari e, dunque, senza operare le dovute distinzioni anche con riferimento alle modalità di liquidazione.

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