Quando è possibile il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato?
21 Febbraio 2023
La vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Roma può essere così sintetizzata: un Condominio decideva di restaurare l'impianto di riscaldamento centralizzato mediante l'installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori previsti per legge, rimuovendo quelli preesistenti presenti sui termosifoni di tutti gli appartamenti. Tuttavia, il Condominio incassava un netto rifiuto da parte di un condomino, che si era opposto alla reinstallazione delle valvole e dei contabilizzatori asportati. Di qui, la richiesta di condanna del condomino distaccatosi a provvedere a sue spese al riallaccio, consentendo all'impresa incaricata dal Condominio di installare nuovamente le termovalvole e i contabilizzatori nel suo appartamento. Nell'accogliere la richiesta del Condominio, il Tribunale ha chiarito che la legge n. 220/2012 ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 1118 c.c., introducendo un quarto comma che consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento a condizione che tale intervento non comporti notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. Tale onere probatorio grava sul condomino che vuole distaccarsi, mediante la produzione di una perizia, e «viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui sopra» (Cass. civ., n. 22285/2016). Dunque, il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, ma in tal caso resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Fonte: dirittoegiustizia.it |