Con la sentenza in esame la Corte di cassazione torna ad occuparsi della questione relativa al perfezionamento dei depositi telematici, in particolar modo nei casi in cui l'esito della quarta PEC sia negativo.
Nel caso di specie, un primo tentativo di deposito telematico era stato effettuato nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c. e la pec inviata dal difensore era stata accettata dal gestore del mittente, che aveva generato la prima PEC di ricevuta di accettazione e successivamente anche la seconda pec di avvenuta consegna, seguita dalla terza pec che il sistema genera automaticamente per informare la parte dell'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta. Tale PEC informava il destinatario della necessità di «verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente». Con la quarta PEC, inviata a distanza di mesi, la cancelleria informava però il difensore che non era stato possibile accettare il controricorso a causa di un errore fatale, tale cioè da bloccare il deposito telematico senza alcuna possibilità di intervento da parte del cancelliere per cui lo invitava a correggere il dato e ad effettuare un nuovo deposito.
A questo punto il difensore provvedeva prontamente a rinnovare l'invio telematico con esito positivo.
Per la Corte, dalla fattispecie così descritta si desume agevolmente che ad impedire il deposito del controricorso all'esito del primo tentativo è stato un problema interno alla fase dell'accettazione all'interno del sistema del deposito dell'atto, tuttavia segnalato dall'ufficio molto dopo la scadenza del relativo termine. Trattandosi di una causa estranea alla volontà della parte, nessun ritardo può essere ad essa ascritto, per cuiil deposito deve considerarsi tempestivo dovendosi aver riguardo, ai fini della relativa verifica, alla data del primo infruttuoso tentativo.
A sostegno di quanto affermato la decisione sottolinea che l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, conv., con modificazioni, in l. n. 221/2012, prevede che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata. Quindi, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c. (cfr. Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 3 maggio 2019, n. 11726; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366).
Tuttavia, la S.C. è consapevole che con riguardo all'individuazione del momento in cui si perfeziona il deposito telematico si registrano due differenti orientamenti.
Secondo un primo orientamento il deposito si considera perfezionato quando viene emessa la seconda pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, ma con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è, quindi, fattispecie a formazione progressiva. Ne discende che l'accettazione della cancelleria, che avviene con la quarta pec, produce effetti retroattivi sin dal momento in cui è stata generata la ricevuta di consegna, ma se la cancelleria, all'esito del controllo effettuato, rifiuta il deposito, l'intero procedimento a formazione progressiva cade, sicché la causa non può ritenersi iscritta a ruolo (cfr. Cass. 21 settembre 2022, n. 27654; Cass. 11 maggio 2021, n. 12442; Cass. 17 settembre 2020, n. 19335; Cass. 20 agosto 2020, n. 17404; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982; Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 3 maggio 2019, n. 11726).
La decisione che qui si commenta, invece, mostra di aderire ad un altro e più persuasivo orientamento, a mente del quale il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, mentre l'esito positivo dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria, che avvengono con la terza e quarta pec, determina solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati (cfr. Cass., sez. un., 21 luglio 2022, n. 22834; Cass. 12 luglio 2021, n. 19796; Cass. 11 maggio 2021, n. 12422; Cass. 15 settembre 2020, n. 19163).
Con tale ultima statuizione, quindi, gli Ermellini hanno sottolineato come l'eventuale rifiuto da parte della cancelleria del deposito telematico comporti effetti non di natura giuridica, ma solo di carattere pratico, quali – ad esempio – la necessità di una nuova trasmissione di atti e documenti contenuti nella busta telematica, non andando, però, ad intaccare l'avvenuta cristallizzazione del momento di perfezionamento del deposito telematico.
La S.C., aderendo a quest'ultimo orientamento, ha pertanto ritenuto rituale il deposito del controricorso, visto che la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
I principi appena espressi sono destinati a trovare applicazione anche nei giudizi di nuova introduzione, atteso che il d.lgs. n. 149/2022, sebbene abbia abrogato l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, ha fatto confluire il contenuto di quest'ultimo articolo nel nuovo l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. che sostanzialmente costituisce la replica del citato art. 16-bis, prevedendo che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza, altresì statuendo che si applicano sempre le disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, del codice di procedura civile.