Danno lungolatente, quando sorge il diritto al risarcimento del danno biologico?
21 Febbraio 2023
La Corte di Cassazione accoglie, nel caso di specie, il ricorso incidentale del Ministero della salute, enunciando i seguenti principi di diritto:
«In caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi».
«Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato».
«L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |