Rinuncia al rimborso del credito IVA e presentazione della dichiarazione integrativa con apposizione del visto di conformità

La Redazione
22 Febbraio 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 217/2023, ha affrontato la richiesta da parte di una società che, a fronte della rinuncia al rimborso del credito trimestrale non ancora liquidato dall'Ufficio competente, «ritiene, ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis e ss., d.P.R. n. 322/1998, di poter presentare una dichiarazione IVA, modello IVA 2021, integrativa con apposizione del visto di conformità, confermando la sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 38-bis, terzo coma, entro i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633/1972 (ossia entro il 31 dicembre 2026)».

La richiesta della società istante. In particolare, l'istante ha richiesto di poter:

  • «procedere, dapprima, alla presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'IVA richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell'anno 2020», procedendo con la presentazione di una dichiarazione integrativa Modello IVA 2021, «con apposizione del visto di conformità [...], effettuando le opportune correzioni nel quadro VL affinché l'importo della suddetta eccedenza detraibile non risulti più chiesto a rimborso all'interno del rigo VL 20. In tale maniera, il credito IVA finale derivante dalla dichiarazione annuale integrativa, di cui al rigo VL39, risulterebbe incrementato rispetto alla versione originariamente presentata. Tale maggiore eccedenza detraibile sarebbe poi richiesta a rimborso si sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6quater, del d.P.R. n. 322/1998 e 30, terzo comma, lettera e) d.P.R. n. 633/1972, beneficiando dell'esonero dalla presentazione della garanzia al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 38bis, terzo comma, unitamente all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA, modello 2021, integrativa»;
  • in subordine, fermo «l'invio di una comunicazione formale con cui manifesterebbe l'intenzione di rinunciare al rimborso del credito IVA maturato nel terzo trimestre 2020», riacquisita anche in questo caso la disponibilità dell'eccedenza detraibile del periodo, la stessa verrebbe «inclusa nel quadro VL della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2022 (nel presupposto che la risposta alla presente istanza di interpello pervenga entro il 30 aprile 2023) e richiesta a rimborso (unitamente alla eventuale eccedenza detraibile che dovesse risultare dall'anno 2022), apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate».

Il parere dell'Agenzia delle Entrate. Richiamando i precedenti documenti di prassi, richiamati anche dalla stessa istante (cfr., ex multis, le risoluzioni n. 99/E dell'11 novembre 2014 e n. 82/E del 14 novembre 2018, nonché la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015), si traggono i seguenti principi:

  • la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa;
  • la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione;
  • nei medesimi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all'articolo 10, comma 7, d.l. n. 78/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009: «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale al fine di integrare/modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata».

Inoltre, con risposta ad interpello n. 231/2020, è stato già precisato che il documento di prassi richiamato consente di «modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione) [...]: sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972; indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa».

Per tutti questi motivi, la domanda dell'istante va negata, considerando che il rimborso richiesto è già in fase di esecuzione. Ma, potrà, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso ed ottenuto il diniego dell'Ufficio, a seguito dello stesso, inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 (periodo d'imposta 2022).

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