Tanto premesso, l'esistenza di un c.d. affidamento di fatto – circostanza in cui la banca, come detto, mostra di voler considerare il conto non già propriamente scoperto ma passivo, e ciò sull'implicito presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto – è stata riscontrata dalla giurisprudenza alla presenza di plurimi indizi sintomatici del seguente tenore (Trib. Torino 11.3.2015; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Teramo 8.2.2017; Trib. Taranto 6.3.2018; Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 29861):
– sistematica, non occasionale e tollerata operatività con “saldo passivo” del correntista: «via via che il tempo passa, senza solleciti di rientro provenienti dalla banca, la situazione tende a consolidarsi, il rapporto obbligatorio acquista crescente stabilità» (Dolmetta);
- mancato avvio azioni di recupero dell'esposizione debitoria: «neppure consta che la banca abbia mai intimato il rientro o rifiutato l'esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l'attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a debito» (così Trib. Torino 2.7.2015; conf. Trib. Bergamo 3.8.2016; App. Torino 23.2.2012 e 3.5.2013).
– estratti conto in cui sono riportati tassi differenziati (evidentemente entro ed extra-fido) (App. Milano 4.7.2018; Trib. Firenze 22.6.2022; App. Perugia 2.11.2022 n. 580); applicazione al c/c delle condizioni economiche (misura dei tassi d'interesse) previste negli e/c per lo “scoperto nei limiti del fido” e l'apertura di credito o, ancora, l'espresso riconoscimento negli e/c e negli scalari di uno “scoperto nei limiti del fido” e di una “apertura di credito fiduciaria”; pagamento di assegni con saldo del conto in passivo (App. Milano 5.1.2023 n. 15);
– addebito di spese di istruttoria fido/apertura di credito, revisione di pratica fido;
– applicazione della commissione di massimo scoperto (remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido) (Trib. Bergamo 3.8.2016; App. Milano 4.7.2018); al riguardo, possono essere valorizzati anche gli atti giudiziari difensivi di controparte, laddove sostengano la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto (o non contestino la circostanza dell'affidamento del conto corrente) (App. Milano 5.1.2023 n. 15);
– invio lettera di revoca dell'affidamento poi disattesa dal successivo comportamento della banca, che ha seguitato a tollerare (e gestire) l'operatività del correntista con saldo passivo (Trib. Bergamo 3.8.2016).
Ai fini della dimostrazione della sussistenza e dell'entità dei fidi accordati ed utilizzati “di fatto” sono state, infine, opportunamente valorizzate le risultanze della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (accordato/utilizzato), che possono assumere valenza di prova privilegiata di natura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto (Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Torino 8.1.2021; Trib. Firenze 22.6.2022).
Di particolare interesse, al riguardo, quanto stabilito da App. Torino 26 luglio 2017, che ha ritenuto esistente l'affidamento di fatto valorizzando la segnalazione operata da parte della banca alla Centrale dei Rischi, con individuazione specifica dell'importo dell'affidamento concesso al correntista, ove si precisava l'“accordato”, diverso da quello in concreto “utilizzato”; la Corte ha ritenuto che l'attestazione della banca implicasse il riconoscimento dell'esistenza effettiva della messa a disposizione del credito a favore della società per l'importo specificamente indicato e a partire dal periodo a cui la stessa indicazione si riferiva «con modalità simili alla confessione stragiudiziale rivolta ad un terzo, ex art. 2735 c.c., riguardo al fatto dell'affidamento concretamente accordato».
Non è inutile ricordare che, secondo le Istruzioni di Banca d'Italia in materia di Centrale dei rischi (Cap. I, Sez. 1, § 3), gli intermediari «possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela». Essendo, quella che rileva, la valenza documentale delle risultanze della Centrale dei rischi di Bankitalia, nulla osta alla loro proficua utilizzazione anche da parte della clientela bancaria.