Nel pubblico impiego privatizzato può essere lesa la dignità professionale anche nel caso in cui il nuovo incarico sia formalmente equivalente al precedente
23 Febbraio 2023
Pubblico impiego privatizzato: può configurarsi un danno se la situazione di inattività del dipendente derivi dall'assegnazione di un incarico formalmente equivalente a quello in precedenza ricoperto?
Nell'ipotesi in cui, in seguito all'assegnazione di altre mansioni al dipendente, si sia realizzato un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la fattispecie non può essere ricondotta alla questione attinente la verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare non un demansionamento, ma la diversa ipotesi di sottrazione pressoché integrale, delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.
Si osserva, pertanto, che anche nella specifica materia del pubblico impiego privatizzato, ove sia stato accertato il sostanziale svuotamento professionale della posizione del dipendente, il giudice ben potrebbe desumere presuntivamente l'esistenza del relativo danno – liquidabile in via equitativa – sulla base di elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Nel caso in cui il datore lasci in condizione di inattività il dipendente si concretizza, inoltre, non solo una violazione dell'art. 52 prefato, ma anche una lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità del singolo, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza. |