Licenziamento collettivo e limitazione ad una sola sede della comparazione tra lavoratori quando le unità produttive siano tra di loro molto distanti

Teresa Zappia
23 Febbraio 2023

Sebbene il licenziamento collettivo possa legittimamente essere limitato ai dipendenti addetti ad una specifica sede da sopprimere, l'esigenza di procedere a trasferimenti presso un'unità produttive distanti non può ex se giustificare la limitazione della comparazione tra lavoratori con professionalità equivalente.

Nell'ambito di un licenziamento collettivo, è esigibile la comparazione tra i dipendenti quando essa risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali per ragioni geografiche, essendo le diverse sedi operative tra di esse distanti, con conseguente esigenza di trasferimento dei lavoratori lontano dall'unità produttiva di assegnazione?

La giurisprudenza ha più volte precisato che, nell'ambito di un licenziamento collettivo, il datore può limitare la comparazione tra lavoratori con equivalente professionalità ad una sola sede operativa qualora dimostri la ricorrenza di oggettive esigenze tecnico-produttive giustificanti la non estensione della procedura all'intero complesso aziendale.

Diversamente, la scelta dei dipendenti da licenziare dovrà essere effettuata tenuto conto dell'organizzazione datoriale nella sua interezza. In merito al paventato trasferimento a lunga distanza dal luogo dell'originaria assegnazione dei lavoratori interessati dalla procedura, non può escludersi che le esigenze tecnico-organizzative possano condurre alla limitazione della platea dei licenziabili ad una determinata sede territoriale proprio in ragione del fatto che il mantenimento in servizio degli stessi esigerebbe il loro trasferimento.

Si osserva, tuttavia, che è pur sempre indispensabile che il datore indichi, nella comunicazione prevista dall'art. 4, co. 3, L. n. 223/1991, sia le ragioni determinanti la limitazione dei licenziamenti ai dipendenti dell'unità in questione, sia i motivi per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento presso sedi vicine. In sintesi, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, non contemplandosi, tra i parametri di cui all'art. 5, L. n. 223/1991, anche la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi.

Si osserva, inoltre, che non potrebbe aprioristicamente escludersi che il dipendente interessato preferisca una diversa dislocazione piuttosto che perdere il posto di lavoro.