Nullità della sentenza per omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti

Redazione scientifica
23 Febbraio 2023

L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, così che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte.

In una controversia in materia di licenziamento, la Cassazione ha esaminato il ricorso proposto dalla società, risultata soccombente in appello, avverso la sentenza di secondo grado, con il quale la società contestava la nullità della sentenza per difetto di indicazione delle conclusioni delle parti.

La Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, così che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte; qualora, invece, il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. civ. 10 marzo 2006, n. 5277; Cass. civ. 4 febbraio 2016, n. 2237).

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva omesso di trascrivere nella sentenza le conclusioni della società datrice, relative alla sue domande subordinate, anche in via di eccezione riconvenzionale e sulle quali la Corte territoriale neppure aveva reso alcuna pronuncia. La sentenza risultava pertanto affetta da vizio di nullitàper omessa pronuncia correttamente denunciato.

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