Convalida di sfratto per morosità: in presenza del termine di grazia l'ordinanza è impugnabile?

Redazione scientifica
23 Febbraio 2023

Il provvedimento è soggetto soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad intervenire nell'ambito di un giudizio di convalida di sfratto per morosità a seguito della concessione del c.d. termine di grazia.

L'occasione offre il destro alla Corte per affrontare la questione dell'impugnazione del provvedimento di convalida: a tal proposito, i Giudici precisano che essendo consentito l'appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, «restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 c.p.c., è inammissibile l'appello proposto contro un'ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l'ordinanza è pronunciata correttamente» (Cass. civ., n. 24764/2008).

Infatti, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del cd. "termine di grazia", «manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 c.p.c., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato dall'art. 55 l. 392/1978» (Cass. civ., n. 19772/2003): pertanto, per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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