Sospensione dell'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo

24 Febbraio 2023

La Corte di Giustizia precisa la nozione di «circostanze eccezionali» che consentono all'autorità giudiziaria competente di sospendere l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo.

L'art. 23, lettera c), del Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «circostanze eccezionali», ivi contenuta, riguarda una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia proposto, nello Stato membro d'origine, un ricorso contro tale decisione o una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe, in caso di annullamento di detta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze inerenti al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d'origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

L'art. 23 del Regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che: esso consente l'applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una garanzia da esso previste alle lettere a) e b), ma non l'applicazione contestuale di una di queste due misure con quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c).

L'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l'art. 11 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che: qualora l'esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d'origine e il certificato di cui a tale art. 6, paragrafo 2, sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell'esecuzione, detto giudice è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest'ultimo Stato.

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