La Commissione Società del Comitato Triveneto ha modificato la massima L.A.15, relativa alla applicabilità delle norme dettate in materia di negozi traslativi alle fusioni e alle scissioni di società: nella versione originaria della massima (9/2006) era presente, infatti, il riferimento alla sentenza Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637, da cui si discosta la nuova pronuncia della Cassazione: Sez. Un. 30 luglio 2021, n. 21970.
Le recenti Sezioni Unite, infatti, nell'affrontare una questione processuale, si sono espresse nuovamente sulla natura giuridica della fusione, abbandonando la tesi della natura evolutivo-modificativa sostenuta in precedenza con la sentenza n. 2637/2006: secondo il nuovo orientamento, sancito con la pronuncia n. 21970/2021, la fusione non comporterebbe una mera vicenda modificativa, ma una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio, come già affermato dalla giurisprudenza anteriore alla riforma del 2003.
La fusione realizzerebbe, in particolare, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produrrebbe gli effetti, tra loro interdipendenti, “dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (per approdondimenti sulla citata Cass. n. 21970/2021 si veda: Piccione, La fusione come fenomeno estintivo-successorio, in questo portale).
Nonostante la nuova posizione assunta dalle Sezioni Unite, il Comitato Triveneto, in linea con quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato - Settore Studi del 29.11.2021 e con diversi interventi dottrinali (ex multis, v. contributi pubblicati sul tema in Notariato 5/2021 e 6/2021), ribadisce la non riconducibilità delle operazioni di fusione e di scissione ai negozi traslativi, da cui tali operazioni si differenziano per la causa e per la disciplina legale.
Il Comitato Triveneto evidenzia infatti nuovamente come la funzione economico-sociale della fusione e della scissione sia la riorganizzazione delle società coinvolte al fine della prosecuzione dell'attività economica.
Di conseguenza, poiché le suddette operazioni non determinano una circolazione di beni a fronte di corrispettivo o a titolo liberale, le assegnazioni patrimoniali che ne conseguono non sono soggette alle menzioni (urbanistiche, catastali ed energetiche) previste dalla legge per i trasferimenti immobiliari, né alle prelazioni legali, né all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, né infine alla disciplina in tema di garanzia per evizione.