Natura giuridica della fusione e della scissione: Massima L.A.15 del Comitato Triveneto

Francesca Maria Bava
24 Febbraio 2023

La nuova massima L.A.15 della Commissione Società del Comitato Triveneto, che aggiorna la precedente massima n. 9/2006, si concentra sulla natura giuridica delle operazioni di fusione e scissione, anche alla luce del mutato quadro giurisprudenziale.

La Commissione Società del Comitato Triveneto ha modificato la massima L.A.15, relativa alla applicabilità delle norme dettate in materia di negozi traslativi alle fusioni e alle scissioni di società: nella versione originaria della massima (9/2006) era presente, infatti, il riferimento alla sentenza Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637, da cui si discosta la nuova pronuncia della Cassazione: Sez. Un. 30 luglio 2021, n. 21970.

Le recenti Sezioni Unite, infatti, nell'affrontare una questione processuale, si sono espresse nuovamente sulla natura giuridica della fusione, abbandonando la tesi della natura evolutivo-modificativa sostenuta in precedenza con la sentenza n. 2637/2006: secondo il nuovo orientamento, sancito con la pronuncia n. 21970/2021, la fusione non comporterebbe una mera vicenda modificativa, ma una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio, come già affermato dalla giurisprudenza anteriore alla riforma del 2003.

La fusione realizzerebbe, in particolare, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produrrebbe gli effetti, tra loro interdipendenti, “dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (per approdondimenti sulla citata Cass. n. 21970/2021 si veda: Piccione, La fusione come fenomeno estintivo-successorio, in questo portale).

Nonostante la nuova posizione assunta dalle Sezioni Unite, il Comitato Triveneto, in linea con quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato - Settore Studi del 29.11.2021 e con diversi interventi dottrinali (ex multis, v. contributi pubblicati sul tema in Notariato 5/2021 e 6/2021), ribadisce la non riconducibilità delle operazioni di fusione e di scissione ai negozi traslativi, da cui tali operazioni si differenziano per la causa e per la disciplina legale.

Il Comitato Triveneto evidenzia infatti nuovamente come la funzione economico-sociale della fusione e della scissione sia la riorganizzazione delle società coinvolte al fine della prosecuzione dell'attività economica.

Di conseguenza, poiché le suddette operazioni non determinano una circolazione di beni a fronte di corrispettivo o a titolo liberale, le assegnazioni patrimoniali che ne conseguono non sono soggette alle menzioni (urbanistiche, catastali ed energetiche) previste dalla legge per i trasferimenti immobiliari, né alle prelazioni legali, né all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, né infine alla disciplina in tema di garanzia per evizione.

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