Milleproroghe 2023 convertito in legge: le novità in materia di giustizia civile

Redazione scientifica
28 Febbraio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022 (cd. Milleproroghe). Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e altre disposizioni urgenti.

L'art. 8 reca specificamente proroghe di termini in materia di giustizia. Si segnalano, per quanto di interesse, le modifiche di seguito riportate.

Professione forense. Il comma 4-ter, da un lato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (lett. a) e, dall'altro, differisce di un anno anche l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023 (lett. b).

Processo civile. Il comma 8, reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti. I commi 8-ter e 8-quater, differiscono al 1° gennaio 2025 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

Spese di giustizia. Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.

Procedimento in materia di persone, famiglie e minori. Il comma 9-bis prevede che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'art. 473-bis.1, secondo comma, c.p.c., si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'art. 473-bis.5 c.p.c. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

Vittime di crimini di guerra e contro l'umanita'. I commi da 11-ter a 11-quinquies oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, prorogano anche i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.