Raccolta differenziata non eseguita correttamente: è colpa del Condominio, dell’amministratore o di entrambi?
27 Febbraio 2023
Ed è di particolare interesse il primo motivo di ricorso che censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del Condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante, per l'appunto, dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell'amministratore del Condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale.
Questa motivazione è, però, errata. Infatti, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di Condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. Né la responsabilità solidale dell'amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all'art. 6 legge n. 689/1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l'usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa «che è servita o fu destinata a commettere l'illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l'amministratore di condominio, che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale».
Ne consegue che «l'amministrazione di Condominio non può essere chiamata a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni».
(fonte: dirittoegiustizia.it) |