Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda

Redazione scientifica
28 Febbraio 2023

La Corte di Cassazione affronta la questione degli oneri tributari gravanti sull'acquirente di un immobile oggetto di locazione.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul pagamento dei canoni di locazione di un immobile ad uso non abitativo: nello specifico, nel caso in esame il locatore esente da IVA aveva ceduto il diritto di proprietà sul bene immobile oggetto del contratto ad un acquirente che, invece, è soggetto non esente da IVA.

La società acquirente dell'immobile, tuttavia, ricorre in Cassazione, lamentando l'aumento dell'importo del canone di locazione, diventato necessariamente soggetto ad IVA: secondo la società, infatti, è lo stesso locatore, subentrato nel lato attivo del contratto, ad essere consapevole del proprio assoggettamento al regime IVA e a dover versare una parte del canone a titolo di imposta.

Il ricorso coglie nel segno. Infatti, il riferimento al meccanismo di integrazione del contratto previsto dall'art. 1374 c.c. per giustificare che la corresponsione dell'IVA da parte del locatore debba risolversi in una corrispondente aumento del canone per il conduttore non è corretto: la soggezione ad IVA, infatti, non è riferita, cioè disposta dalla legge tributaria con riguardo al contratto, ma è un obbligo imposto al soggetto, nella specie, al solo locatore, una volta riscosso il canone di locazione.

Insomma: «nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore che si trovi in una situazione di soggetto esente ad IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente».

Parola, ora, al giudice del rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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