Cartolarizzazione dell'udienza di discussione e decisione tra legislazione emergenziale e nuovo rito

28 Febbraio 2023

La pronunzia afferma che appare legittima l'assegnazione di un termine unico alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale della causa, durante il periodo pandemico di vigenza dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Massima

È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, conv. con modif. dalla l. n. 27/2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito.

Il caso

Una società ha pignorato un credito che la debitrice vantava verso un terzo. Il giudice dell'esecuzione ha pronunziato ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. Avverso tale ordinanza il terzo pignorato ha avanzato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nel merito l'opposizione è stata rigettata dal Tribunale e contro il provvedimento il terzo pignorato ha proposto ricorso per cassazione.

In particolare, assume il ricorrente che la sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto pronunziata all'esito di trattazione orale disposta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c e svoltasi secondo le norme di rito processuale civile emergenziale, dettate dall'art. 83, comma, 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni in l. n. 27/2020, senza comparizione personale dei difensori delle parti, autorizzandoli al deposito di note scritte fino a tre giorni prima della data dell'udienza stessa.

Sebbene la Corte abbia ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non rispettoso del requisito della esposizione sommaria dai fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e ritenendo tale declaratoria assorbente di ogni altra questione di diritto, dato l'interesse generale per la risoluzione della questione ed in assenza di precedenti di legittimità, ha ritenuto di dare conto dell'infondatezza del primo motivo di ricorso, ma, al contempo, di enunziare d'ufficio il «principio di diritto nell'interesse della legge»(art. 363, comma 3, c.p.c.), in funzione di orientamento della giurisprudenza, ritenendo «la questione decisa di particolare importanza».

La questione

La questione di particolare importanza che ha giustificato l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, da parte della pronunzia in esame della Suprema Corte, concerne l'ammissibilità, in forza della legislazione approvata nella primo periodo del diritto processuale emergenziale, di decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante cartolarizzazione dell'udienza di discussione e decisione, a norma dell'art. 83, comma, 7, lett. h, d.l. n. 18/2020.

Le soluzioni giuridiche

La pronunzia afferma che appare legittima l'assegnazione di un termine unico alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale della causa, durante il periodo pandemico di vigenza dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 cit.

A supporto dell'enunciazione del principio di diritto, la pronunzia fonda il ragionamento su un triplice ventaglio di argomentazioni, che rivestono carattere meramente formale: 1) anzitutto, la sussistenza dell'autorizzazione presidenziale (prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 cit.); poi, 2) che l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti; infine, 3) la legge dell'epoca non prevedeva la facoltà per le parti di opporsi alla scelta processuale compiuta dal giudice di sostituire l'udienza, né era prevista assegnazione di termini ulteriori per note di replica o la fissazione di termini sfalsati per il deposito di note da parte dell'attore e del convenuto.

Osservazioni

Le osservazione seguenti concernono un duplice versante di analisi.

Il primo riguarda la decorsa fase di vigenza della normativa processuale civile emergenziale di trattazione cartolarizzata dell'udienza di discussione e decisione sulla quale, espressamente enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge, ha posto autorevolmente suggello la pronunzia in epigrafe resa dalla Corte Suprema.

Il secondo profilo riguarda la fase di successiva attuazione e pure la compatibilità del novellato art. 127-ter c.p.c., divenuto istituto generale, rispetto al modulo di decisione della causa mediante trattazione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. secondo la forma, appunto, cartolarizzata.

I. Con riguardo al primo profilo, la pronunzia della Corte si fa indubbiamente apprezzare. Dato che la decisione si mostra attenta alle esigenze della prassi, che per un triennio (dall'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, poi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 e fino alla data del 31 dicembre 2022), ha fatto larghissimo ricorso allo strumento processuale emergenziale mediante la previsione secondo cui la decisione della causa avvenga mediante cartolarizzazione dell'udienza. Ebbene, nel fornire risposta chiara ed univoca e fugando ogni perplessità dei giudici di merito, la Corte sembra avere posto in sicurezza da impugnazioni di sorta le pronunzie rese nel decorso triennio seguendo siffatto modus decidendi.

La legittimità delle decisione assunte, implica che sussistano le tre condizioni enucleate dalla normativa processuale emergenziale: 1) autorizzazione presidenziale; 2) udienza che non richieda presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti: 3) come pure, per un preciso periodo temporale, la legislazione non aveva previsto facoltà di opposizione alla scelta giudiziale.

In presenza di queste condizioni, la sentenza pronunziata dal giudice di merito, che abbia sostituito l'udienza di discussione mediante deposito di note scritte, è legittima ed in essa non è ravvisabile vizio di nullità di sorta, per violazione del principio del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa in giudizio.

II. Di maggiore momento sono le considerazioni, i rilievi e le perplessità che il nuovo testo affidato all'art. 127-ter c.p.c., istituto generale collocato dalla riforma di cui alla d.lgs. n. 149/2022 nel primo libro della procedura, suscita nell'interprete che si interroghi sulla compatibilità dell'istituto della cartolarizzazione rispetto all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c.

A questo riguardo, parte della processualistica (ed una recente pronunzia nomofilattica: Cass. civ. 11 novembre 2021, n. 33175, in Il proc. Civ., con nota di METAFORA) ha sollevato talune perplessità, a fronte di un testo normativo ambiguo e suscettibile di molteplici interpretazioni.

In particolare, sono stati individuati limiti con riguardo allo specifico contenuto delle note da depositare in sostituzione dell'udienza.

Le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. contengono, testualmente,«le sole istanze conclusioni».

Appare pertanto incerto se tali «brevi» note scritte possano sostituire la «discussione orale della causa», che ultima non sopporta limiti contenutistici nell'esercizio della dfesa in giudizio della parte e in particolare nella concreta esposizione della propria tesi difensiva, se non entro i canoni fissati volta a volta dal giudice, che è preposto alla direzione dell'udienza (art. 127 c.p.c.).

Anzitutto, va anticipato che il contenuto delle note scritte che, istituzionalmente dovrebbero essere «brevi», non sempre viene rispettato dalla prassi giudiziaria, che anzi tende a sostituire a tali note il contenuto discorsivo ed assai ampio e complesso delle comparse conclusionali.

In ogni caso, un significativo argomento a favore della compatibilità sembra evincersi nella mancata opposizione da parte delle parti costituite entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice che ha disposto la cartolarizzazione dell'udienza di discussione.

Se le parti non sollevano opposizione di sorta, implicitamente ma chiaramente, le stesse accettano la sostituzione dell'udienza, con ciò acconsentendo alla riduzione del proprio ventaglio difensivo; consistente nel deposito di brevi note scritte d'udienza, rispetto alla discussione orale della vertenza.

Ulteriore argomento in contrario alla compatibilità tra udienza cartolarizzata e discussione orale si rinviene nell'assenza di pubblicità dell'udienza in discorso, diversamente da quanto dispone il codice: «l'udienza in cui di discute la causa è pubblica a pena di nullità» (art. 128, comma 1, c.p.c.).

Per superare anche tale obiezione, si potrebbe fare nuovamente perno sul comportamento processuale tenuto dalle parti (sempre rilevante nel processo ex art. 116, comma 2, c.p.c.) che, non opponendosi tempestivamente alla scelta processuale compiuta dal giudice di cartolarizzare l'udienza, implicitamente ma chiaramente, la accettano.

In tal modo potrebbe ritenersi esclusa la possibilità di impugnare la sentenza per il vizio costituito dalla mancanza di pubblicità dell'udienza di discussione ex art. 128 c.p.c.

A favore della compatibilità dell'udienza di discussione depone l'interpretazione letterale della norma e le espressioni lessicali, assai generiche, riscontrabili nel testo dell'art. 127-ter.

Quest'ultima norma, riferendosi genericamente alla «udienza», non pone limiti tipologici espressi rispetto all'udienza da sostituire con la cartula, in ciò corroborata dalla collocazione sistematica della disposizione emergenziale all'interno del libro I°, dedicato alle disposizioni generali, che ne denota un'applicazione appunto a largo spettro.

Ad identico risultato si perviene valorizzando un'altra espressione testuale presente nel terzo comma dell'art. 127-ter c.p.c., laddove dispone: «il giudice provvede entro i trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note».

Utilizzando una perifrasi generica («il giudice provvede») la previsione normativa non precisa la tipologia del provvedimento pronunziabile all'esito dell'udienza cartolarizzata, ovvero se lo stessa rivesta forma di ordinanza, oppure, di sentenza. L'interpretazione letterale non sembra escludere che tale ultimo provvedimento possa essere pronunziato anche all'esito di un'udienza di discussione e decisione che sia stata cartolarizzata.

Un ulteriore argomento favorevole alla compatibilità sembra evincersi dalla generale ratio legis che presiede agli obiettivi della riforma, ed espressi dalla norma di esordio della legge delega, in ottica di velocizzazione del processo.

A questo riguardo appare assai probabile che l'utilizzo da parte del giudicante di siffatto modulo cartolare d'udienza sicuramente si pone in quest'ottica, dato che esso è in grado di velocizzare lo svolgimento del processo, deponendo per un uso generalizzato e frequente dell'istituto affidato all'art. 127-ter c.p.c..

III. Una volta esposti gli argomenti, favorevoli e contrari, rispetto alla compatibilità dell'utilizzo del modulo cartolare per discussione e decisione della causa, emerge l'utilità delle conclusioni cui è pervenuta la S.C. con la decisione annotata, in riferimento al più limitato ambito applicativo costituito dalla disciplina normativa emergenziale.

Ebbene, quando in udienza non sia prevista presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, e nessuna di queste ultime abbia esperito la procedura oppositoria entro il termine perentorio di cinque giorni rispetto alla comunicazione della giudiziale scelta, il modulo cartolare pare compatibile.

Va precisato che unicamente la parte «costituita» in giudizio può esperire opposizione. Alla parte contumace non va comunicata la giudiziale scelta compiuta di sostituzione dell'udienza, in applicazione della regola generale, in forza della quale «tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione» al contumace (art. 292, comma 3, c.p.c.).

Da ultimo, una precisazione.

La previsione secondo cui la cartolarizzazione è ammessa quando l'udienza «non richiede la presenza di soggetti diversi, dai difensori, dalle parti, dal p.m. o dagli ausiliari del giudice» va intesa cum grano salis.

Sussiste evidente incompatibilità logica tra trattazione scritta dell'udienza e determinati adempimenti processuali che investono direttamente la parte e che anzi esigono la sua «comparizione personale» in udienza; quali, l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, come pure l'interrogatorio formale ed il giuramento delle parti stesse, adempimenti processuali che mai potrebbero essere sostituiti col deposito di note scritte.

Riferimenti
  • Biavati, Note sul processo civile dopo l'emergenza sanitaria, in Giust. Insieme, 2021.
  • Nardone, Trattazione scritta fino al 30 aprile 2021: permangono i dubbi di compatibilità con le udienze di discussione orale della causa, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 24 febbraio 2021.
  • Mandrioli - Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2022, XXVIII° ed, I, 390.
  • Masoni, Riforma processo civile: deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 29 novembre 2022.
  • Carbone, In difesa dell'udienza cartolare, in Quest. Giust., 2023, 31 gennaio.
  • Delle Donne, Udienze, in La riforma Cartabia del processo civile, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 73 ss.
  • Lombardi, La nuova trattazione scritta nel processo del lavoro, in IUS Proceso civile (ius.giuffrefl.it), 1 febbraio 2023.
  • Luiso, Il nuovo processo civile, Milano, 2023.

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