Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 13/2023 che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. Tra le novità, misure riguardanti la digitalizzazione del processo civile, il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché in tema di mediazione.
Il testo del decreto-legge si compone di tre parti: la revisione del sistema di governance del PNRR; il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori; attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Nell'ambito delle misure inerenti all'accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori, si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia riguardanti la digitalizzazione degli atti giudiziari e il graduale abbandono degli archivi analogici; l'obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; il deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, la disciplina transitoria in materia di mediazione.
Digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. L'art. 35 del d.l. n. 13/2023 apporta una serie di modifiche all'art. 22 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005. In particolare, il comma 1 prevede che: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Il comma 2 prevede che il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
art. 22 d.lgs. n. 82/2005
Copie informatiche di documenti analogici
I. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
I-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
II. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, [con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata] secondo le Linee guida.
III. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
IV. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
IV-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attestala conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5.Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti. L'art. 35, comma 3, del d.l. n. 13/2023 prevede che all'art. 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche». L'art. 35, comma 4, del citato d.l. prevede, infine che salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche
III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
Deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. L'art. 36 prevede, al comma 1, che «Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia». Il comma 2 del citato articolo dispone che « Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso». Il comma 3 dispone che «Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti egli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2». Il comma 4 dispone che «Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1».
Mediazione. L'art. 37 del d.l. n. 13/2023 è rubricato «Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». Esso prevede che all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».
art. 41 d.lgs. n. 149/2022
Disposizioni transitorie delle modifiche al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
I.Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
II. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.
III. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.
III-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
IV. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
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