Somme erogate dal datore a favore dell'infortunato/ammalato: va detratta solo la quota INAIL destinata a ristorare il danno biologico

28 Febbraio 2023

La diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ed il risarcimento a carico del datore non consente di detrarre dal liquidato danno civilistico poste non omogenee, potendo essere detratta solo la quota destinata a ristorare il danno biologico.

In relazione all'art. 10, commi 6 e 7, d.P.R. n. 1124/1965, la detrazione deve avvenire solo nell'ambito di poste omogenee o deve tener conto di tutte le somme erogate dall'INAIL, conteggiando sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale?

In linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL (art. 13 D.lgs. n. 38/2000) ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto possano essere considerate integralmente satisfattive del pregiudizio subito dall'infortunato/ammalato, con la conseguenza che, dopo aver liquidato il danno civilistico, è necessario procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione - pur unitaria - di danno non patrimoniale.

Si dovrà, pertanto, distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL. In seguito, con riferimento al danno non patrimoniale, andranno espunte dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente. In sintesi: dall'ammontare complessivo del danno biologico andrà detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso, con conseguente esclusione della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta invece all'indennizzo del danno patrimoniale.

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