Il recesso dal rapporto di lavoro ne comporta la cessazione immediata e l'indennità di mancato preavviso non rileva nel calcolo del TFR

28 Febbraio 2023

L'indennità sostitutiva del preavviso non può rientrare nel calcolo del TFR dato che il recesso immediato comporta la cessazione del rapporto con il solo conseguente obbligo di corrispondere suddetta indennità.

L'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.F.R., essendo essa riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del rapporto. La natura del preavviso comporta, infatti, la risoluzione immediata del rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva, senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti.

Ne consegue che il periodo di mancato preavviso non potrebbe essere computato ai fini delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR, mancando l'effettività del lavoro. In sintesi, dunque, avendo il preavviso di licenziamento efficacia solo obbligatoria, il recesso con effetto immediato di una parte comporta il venir meno del rapporto di lavoro, residuando l'unico obbligo, per lo stesso recedente, di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.

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