Il diritto alla liquidazione della quota e alla ripartizione degli utili si prescrive in cinque anni

La Redazione
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28 Febbraio 2023

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere torna ad occuparsi del diritto alla liquidazione della quota di un socio defunto, nelle società di persone, nonché del diritto alla ripartizione degli utili, concentrandosi in particolare sui termini di prescrizione.

Nelle società di persone, il diritto di liquidazione della quota societaria, nonché alla ripartizione degli utili, si prescrivono in cinque anni: per i diritti che discendono dall'art. 2949 c.c. e che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale – tra i quali appunto rientra il diritto alla ripartizione degli utili - trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, in deroga all'ordinario termine decennale previsto per le obbligazioni contrattuali.