Il diritto alla liquidazione della quota e alla ripartizione degli utili si prescrive in cinque anni
28 Febbraio 2023
Nelle società di persone, il diritto di liquidazione della quota societaria, nonché alla ripartizione degli utili, si prescrivono in cinque anni: per i diritti che discendono dall'art. 2949 c.c. e che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale – tra i quali appunto rientra il diritto alla ripartizione degli utili - trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, in deroga all'ordinario termine decennale previsto per le obbligazioni contrattuali. |