Il nuovo contenuto della citazione
01 Marzo 2023
Nel tentativo di snellire lo svolgimento del processo civile, la riforma “Cartabia” ha previsto anche una più completa redazione dell'atto di citazione il cui contenuto viene meglio precisato ed arricchito.
Il nuovo art. 163 c.p.c., al terzo comma, in aggiunta ai punti già presenti, contiene anche: «3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento»
Precisa poi che deve sussistere:
«4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni»
Arricchisce ed adegua ai nuovi termini di comparizione il contenuto del punto 7, prevedendo che:
«7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»
Senza dilungarci sull'analisi di tutte e tre le modifiche e concentrandoci su quella prevista dal nuovo numero 3 bis, oggetto della domanda, si chiede quali siano le conseguenze della mancata indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.
A ben vedere si tratta di una modifica che non fa altro che recepire una prassi secondo la quale, soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore della cosiddetta media-conciliazione obbligatoria, si suole sempre produrre il verbale della esperita conciliazione, ove questa abbia dato risultato negativo, e si debba procedere nella controversia innanzi al giudice.Cosa cambia con il nuovo punto 3-bis introdotto dalla riforma? A ben vedere la previsione, pur opportuna, manca di una conseguenza certa che segua la sua inosservanza.
Ove si sia in presenza di una condizione di procedibilità, questa dovrà essere certamente rilevata d'ufficio, se non sollevata da una delle parti.
Nel caso di condizione di procedibilità “pura” la sua mancanza rende, appunto, improcedibile la domanda con la conseguente pronuncia nel rito da parte del giudicante. Ma tale pronuncia non potrà certo dipendere dalla mancata indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità, sebbene dalla sua mancanza sostanziale. La norma introdotta, infatti, non commina nessuna conseguenza in caso di omessa indicazione in atto di citazione.
Nemmeno tale mancanza viene introdotta nell'art. 164 c.p.c. fra le cause di nullità processuale, anche se sanabili.
Diverso è il caso in cui si sia in presenza di cause di improcedibilità atipiche come si deve considerare quella, già citata, del mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, la quale comporta non la declaratoria di improcedibilità tout court ma la fissazione di un termine da parte del giudice al fine di permettere il suo esperimento.
Il nuovo numero 3 bis, però non fa distinzione e parla di condizione di procedibilità in senso generico.
Bisogna, così, concludere per una applicazione funzionale della nuova norma.
Pertanto, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una condizione di procedibilità in senso proprio, il mancato rilievo della sua mancanza, dipendente dalla mancata indicazione in atto di citazione, si tradurrà in motivo di gravame, ove il processo non si sia arrestato nel rito.
Nel caso di condizione di procedibilità c.d. atipica, come per la conciliazione obbligatoria, continuerà ad applicarsi la normativa speciale che prevede la sua rilevabilità d'ufficio non oltre la prima udienza o ad opera delle parti a pena di decadenza (alla prima occasione utile, generalmente la prima udienza). Il mancato rilievo farà sì che il processo continuerà senza alcun vizio.
A ben vedere, quindi, la nuova previsione risulta, per così dire, monca di effetti laddove la mancata indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità non potrà che svolgere i suoi effetti non in considerazione della mancata menzione ma in considerazione della sua mancanza sostanziale.
Si tratta, a ben vedere, di una norma tesa a rammentare all'operatore del diritto, nel nostro caso all'avvocato, di ricordarsi di indicare la presenza di condizioni di procedibilità e che esse siano state assolte, anche qui al fine di snellire l'iter processuale, la cui mancanza non potrà, da sola, sortire effetto alcuno, sebbene la sola mancanza sostanziale della condizione di procedibilità eventualmente richiesta e non esaudita. |