Legge di Bilancio: non definibile in via agevolata la lite pendente nel giudizio di revocazione

Francesco Brandi
01 Marzo 2023

Va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio ai fini della definizione della lite fiscale di cui alla legge 197/22 se l'unico rimedio esperibile è la revocazione. La definizione agevolata delle liti fiscali, il cui processo non si è concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari.

Definizione liti fiscali ai sensi della Legge di Bilancio per il 2023

Ai sensi dell'articolo 1, comma 197, legge 197/22, in vigore dal 1° gennaio 2023, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge 197/22 (primo gennaio 2023), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Una volta che il contribuente ha fatto apposita richiesta al giudice, per avvalersi della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In caso di deposito, poi, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; mentre l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di condono fiscale, la richiesta di sospensione ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l'unico rimedio esperibile sia la revocazione.

In tal senso

  • Cass. 23/02/2012, n. 2750, ha affermato tale principio di diritto con riferimento all'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (nello stesso senso Cass. 15/06/2016, n. 13306);
  • Cass. 02/08/2017, n. 19261 ha affermato analogo principio in relazione all'art. 11, comma 3, d.l. n. 50/2017 («la cosiddetta rottamazione dei ruoli non può trovare applicazione in sede di revocazione, essendo ostativa alla definizione agevolata l'intervenuta pronuncia di sentenza definitiva, ex art. 11, comma 3, d.l. n. 50/2017);
  • Cass. 11/11/2019, n. 29037 infine ha applicato tali principi anche alla definizione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, conv., con modif., in l. n. 136/2018, affermando che essa è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con i mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione.

La ratio di tali pronunce è che le disposizioni in parola hanno riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle definite dalla Corte di cassazione (con sentenza di rigetto), atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 324 c.p.c., il cui riferimento alla sentenza soggetta a revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. riguarda esclusivamente quella pronunciata dal giudice di merito.

Il caso concreto.

Rigettata la richiesta dell'impresa controricorrente in un ricorso per revocazione, di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 197, l. n. 197/22, in quanto la contribuente riteneva la controversia definibile in via agevolata. In base a questa norma le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge 197/22 (primo gennaio 2023), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Una volta che il contribuente ha fatto apposita richiesta al giudice, per avvalersi della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

L'istanza non può essere accolta, in quanto, il legislatore, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (cfr. Cass. 26939/2022). In presenza di un ricorso per revocazione, come nel caso in esame, va disattesa, dunque, la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale relativa a controversie per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, di cui al comma 192 dell'art. 1 l. n. 197/22.