Stabilizzazione ed inquadramento professionale presso ente locale

02 Marzo 2023

La stabilizzazione non garantisce la conservazione del precedente inquadramento, ma va vista come una misura di favore prevista dal Legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente per un determinato periodo di tempo.

Il dipendente che venga stabilizzato dall'ente pubblico ha diritto a mantenere il precedente inquadramento professionale?

La stabilizzazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso un ente locale non integra un'ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a termine, costituendo, piuttosto, una misura di favore prevista dal Legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente per un determinato periodo di tempo. In questo modo è consentito a tali lavoratori, in ragione di un solo requisito fattuale, di accedere ai ruoli della P.A., in deroga alla regola generale dell'accesso mediante concorso pubblico.

Pertanto, non solo non potrebbe affermarsi la sussistenza di un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'ente locale, cui scelta è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, ma non può ritenersi sussistente nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato. La disciplina in tema di stabilizzazione non ha previsto la continuazione dello stesso rapporto di lavoro a termine, bensì la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello precedente.

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