Sul danno alla salute da inquinamento atmosferico decide il giudice ordinario
01 Marzo 2023
Protagonista della vicenda giunta fino ai Giudici della Suprema Corte è un cittadino milanese, che agiva in giudizio nei confronti del Comune e della Regione Lombardia per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rispetto dei limiti di inquinamento fissati dal d.lgs. n. 155/2010 a tutela della salute umana. A sostegno della propria domanda esponeva che l'inquinamento atmosferico di Milano superava ampiamente i limiti consentiti da suddetto provvedimento e avevano a lui causato diverse patologie dell'apparato respiratorio. A sostegno della domanda deduceva altresì che i sintomi da lui riportati miglioravano durante i fine settimana, quando lo stesso si allontanava dalla città per passare il weekend in una città di mare. La causa veniva iniziata avanti al Tribunale ordinario di Milano, che tuttavia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunta la causa avanti al TAR Lombardia, il Tribunale amministrativo sollevava a sua volta conflitto negativo di giurisdizione e dichiarava che la stessa si sarebbe dovuta individuare secondi il criterio del petitum sostanziale e nel caso di specie veniva chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che competente per una tale controversia sia il giudice ordinario ed hanno colto l'occasione per offrire un'accurata disamina del riparto giurisdizionale in materia di danno ambientale. Esclusivamente al giudice amministrativo spettano, ai sensi dell'art. 310, d.lgs. n. 152/2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui all'art. 309, d.lgs. n. 152/2006, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo del danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della PA non incide sul riparto di giurisdizione, ma solo sui poteri del giudice ordinario, che nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva.
È stata poi affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controversie nelle quali un privato, deducendo l'omessa adozione da parte della PA degli opportuni provvedimenti a tutela della salute, domandi alla stessa un risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni di odori e polveri da parte di un'azienda agricola privata (Cass. civ., sez. Unite, n. 23436/2022). In un caso simile a quello in commento, è stata poi riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda di condanna della PA a provvedere all'eliminazione o riduzione sotto la tollerabilità le immissioni nocive, oltre che al risarcimento danni patrimoniali e non, atteso che l'inosservanza delle regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia per ottenere il risarcimento che per ottenere una condanna a un facere. Nel caso di specie, l'attore agiva contro le PA lamentando sì un'inerzia amministrativa, ma chiedendo il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da lui subiti in conseguenza di quella inerzia. Tale domanda si basa su un diritto fondamentale, che non tollerando compromissioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la natura di diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |