Omesso avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e opposizione del debitore
02 Marzo 2023
Massima
All'omesso corretto assolvimento entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, nei confronti del debitore e del terzo pignorato, dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l'indicazione del numero di ruolo della procedura, unitamente al deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, consegue l'inefficacia del pignoramento, con l'improcedibilità della procedura esecutiva, la quale non è impedita dall'eventuale opposizione proposta dal debitore, non essendo quest'ultima idonea ad operare un effetto sanante della sanzione stabilita dall'art. 543, comma 5, c.p.c. Il caso
La quaestio juris riguarda l'inefficacia del pignoramento, e la conseguente improcedibilità della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi per il mancato rispetto del termine fissato dal testo novellato dell'art. 543, comma 5 e 6, c.p.c., in vigore dal 22 giugno 2022, a mente del quale, il creditore entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore ed al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di ruolo della procedura, e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La questione
La mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero della procedura ed il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione nel rispetto dei termini previsti ex lege determinano l'inefficacia del pignoramento e la conseguente improcedibilità, nonostante l'opposizione medio tempore proposta dal debitore? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale rileva preliminarmente che tutti gli adempimenti relativi alle nuove norme devono assolversi entro la data fissata per l'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento. Ciò in quanto il testo dell'art. 543, comma 5, c.p.c., per come formulato, correla al termine dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, sia l'atto del notificare sia l'atto del depositare l'avviso notificato, con la conseguenza che l'intero procedimento notificatorio debba perfezionarsi entro quella data, ed entro la stessa debba anche essere depositato l'avviso notificato. Pertanto, sulla scorta del vigente dettato normativo, il giudice adito dichiara l'inefficacia del pignoramento, e la conseguente improcedibilità della procedura esecutiva, le cui spese rimangono dunque a carico delle parti che le hanno anticipate, compensando quelle della proposta opposizione. A tale fine, il medesimo giudicante muove dalla considerazione del tenore rigoroso della norma scrutinata - che vuole anche il deposito dell'avviso notificato entro la data dell'udienza di citazione - nonché del carattere recettizio dell'atto di avviso, in funzione del quale, persistono o vengono meno gli obblighi cui sono tenuti sia il debitore esecutato sia il terzo pignorato in forza del pignoramento. In tale ottica, non può considerarsi sufficiente avere passato per la notifica - vale a dire, aver avviato il procedimento notificatorio, ad esempio, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario - l'avviso entro tale scadenza, ma è necessario che la notificata sia perfezionata e che sia depositato l'avviso già notificato, a prescindere ed indipendentemente dall'eventuale conoscenza effettiva che dell'iscrizione a ruolo possa aver avuto il terzo o il debitore aliunde. In tale contesto, il giudicante osserva quindi che l'opposizione proposta dai debitori non sia idonea ad operare un effetto sanante della sanzione stabilita dall'art. 543, comma 5, c.p.c., in quanto tale sanzione è qualificata come inefficacia del pignoramento, ed invece l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le nullità processuali. Il Tribunale osserva altresì che dalla proposizione dell'opposizione non potrebbe neppure trarsi il raggiungimento dello scopo dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. atteso che l'opposizione è un'atto che può conseguire già al pignoramento e potrebbe anche essere fatta prima del pignoramento, sotto specie di opposizione a precetto, senza contare che è possibile anche l'iscrizione a ruolo da parte del debitore pignorato sulla base dell'art. 159-ter disp.att. c.p.c. – recante l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore – anche prima dell'intervenuta iscrizione a ruolo del creditore. In questo caso, l'onere dell'iscrizione a ruolo è del debitore ai soli fini della proposizione dell'opposizione, con la conseguenza che si desume concettualmente come non vi sia correlazione teleologica tra avviso di iscrizione a ruolo ed opposizione. Osservazioni
Il nuovo testo dell'art. 543 c.p.c. riguardante la forma del pignoramento - modificato dal comma 32 dell'art. 1 della l. n. 206/2021 recante la Legge di delega per la Riforma del processo civile, è entrato in vigore a partire dal 22 giugno 2022. In base al nuovo testo dell'art. 543 c.p.c.il creditore è ora tenuto a notificare al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione al ruolo della procedura esecutiva. La suddetta notifica deve altresì indicare il numero della procedura esecutiva. Inoltre, il medesimo creditore procedente, deve depositare l'avviso nel fascicolo telematico della procedura. Il termine utile per il disbrigo di tutti i suddetti adempimenti è quello della data d'udienza indicata nell'atto di citazione per il pignoramento. Va anche detto che in base all'attuale testo della norma anzidetta, qualora il pignoramento risulti eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti di quelli rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, se la notifica dell'avviso non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. Come rilevato in dottrina, è evidente che rispetto al sistema previgente in cui la sanzione dell'inefficacia conseguiva alla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nei termini di legge, con mero obbligo di notiziare dell'evento il debitore ed il terzo, attualmente, il mancato assolvimento dell'onere di avere regolarmente proceduto all'iscrizione a ruolo del pignoramento e di avere dato “prova” di tale attività tramite il deposito dell'atto notificato al debitore ed al terzo, dietro il quale si nasconde anche un ulteriore onere relativo alla necessaria indicazione del numero di ruolo della procedura, costituisce causa di inefficacia del pignoramento. Tali novità sono state introdotte dal legislatore per rispondere di fatto, a due differenti aspettative. La prima è legata alla natura del procedimento di pignoramento presso terzi, che necessariamente prosegue su impulso del creditore procedente; La seconda è invece ravvisabile nel fatto che il terzo pignorato non possa essere tenuto ad assolvere gli obblighi di custodia delle somme o dei beni pignorati senza limiti temporali certi. Infatti l'omessa notificazione dell'avviso comporta l'automatica caducazione dei vincoli di custodia a carico del terzo, mentre il deposito dell'avviso notificato all'interno del fascicolo della procedura esecutiva ha la finalità di fornire la “prova” al giudice dell'esecuzione di avere svolto l'adempimento. In buona sostanza, secondo la ratio legis sottostante alla nuova disciplina della procedura d'inizio del procedimento di espropriazione nella forma di quello presso terzi, unico responsabile del buon fine della procedura è lo stesso soggetto nel cui interesse la stessa è prevista, ovvero il creditore, il quale, se da un lato è chiamato a dare impulso al processo esecutivo, informando tutti i soggetti coinvolti, dall'altro, deve farlo entro un ristretto spazio temporale, il cui mancato rispetto determina la sanzione dell'inefficacia del pignoramento e per l'effetto, l'improcedibilità della relativa procedura esecutiva. In particolare, secondo l'ordinanza in commento, non è sufficiente che il creditore procedente abbia passato l'atto al competente ufficio Unep per la notifica dell'atto di pignoramento presso terni né che lo abbia iscritto a ruolo entro la data indicata nell'atto di citazione, ma deve anche verificare che il primo dei suddetti adempimenti sia andato a buon fine, occorrendo che l'atto sia effettivamente stato notificato al debitore ed al terzo, ai quali va altresì portato a conoscenza – con separato atto – l'avvenuta iscrizione a ruolo ed il numero della procedura segnata dal competente ufficio giudiziario adito. A ben vedere, un'interpretazione rigida o squisitamente testuale del dato normativo qui considerato non può che generare uno squilibrio nella ripartizione degli oneri derivanti dalla stretta osservanza della tempistica nella procedura esecutiva presso terzi ad esclusivo danno del creditore, e della credibilità del sistema di tutela dei diritti in executivis, di cui potrebbe risultare diretto beneficiario la parte destinataria della procedura espropriativa, ovvero quella debitrice. E' bene chiarire che al riguardo in data 12 dicembre 2022, la Circolare del Ministero della Giustizia prevede espressamente che l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore ed al terzo pignorato, consentite a legislazione vigente, e dunque, a mezzo di notifica in proprio ai sensi della l. n. 53/1994, oppure a mezzo di notifica pec ed infine, anche a ministero dell'ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod A/ter se trattasi di materia di lavoro. Un nodo complesso da sciogliere è quello relativo alla compatibilità del principio di scissione a livello soggettivo della notificazione rispetto a quanto prevede attualmente il testo dell'art. 543 c.p.c. Quid juris dunque nel caso in cui l'atto di pignoramento presso terzi da notificare debba essere eseguito ex art. 140 o 143 c.p.c. e non sia possibile eseguirlo telematicamente nei confronti del debitore o del terzo pignorato? Un'esempio può aiutare a chiarire i termini della questione. Poniamo il caso che il debitore sia una persona fisica priva di domicilio digitale ovvero di un'indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo a ciò obbligato per non essere né un lavoratore autonomo né un'esercente attività d'impresa, e che in un'analoga posizione si trovi anche il terzo pignorato il quale detenga somme o cose mobili di proprietà del debitore. Davvero il creditore procedente deve farsi carico anche delle conseguenze derivanti dal ritardo nel disbrigo degli adempimenti successivi a quelli rientranti nella sua materiale disponibilità? E' infatti noto che nel procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale – come appunto nel caso di notifica eseguita ex art. 140 o 143 c.p.c. – lo stesso giudice costituzionale con la nota pronuncia n. 477/2002 ha scisso gli effetti derivanti dalla notifica dell'atto per il notificante ed il notificando, ragione per cui se la notifica viene a perfezionarsi quanto ai relativi adempimenti curati dall'ufficiale giudiziario successivamente alla data indicata nell'atto di citazione per il pignoramento, appare evidente come degli eventuali ritardi non possa essere chiamato a rispondere automaticamente il creditore procedente sanzionato con l'improcedibilità dell'intrapresa azione esecutiva. Sicuramente a quest'ultimo potrà chiedersi il rispetto del termine di cui al novellato art. 543 c.p.c. per quanto attiene all'avvio del procedimento notificatorio e dell'avvenuta iscrizione a ruolo con annessa attribuzione del numero di ruolo della procedura esecutiva che viene generata automaticamente dal sistema informatico al momento dell'iscrizione telematica, ma non anche della comunicazione dell'avvenuta notifica a debitore e terzo pignorato della notifica eseguita nei loro confronti se quest'ultima non si è perfezionata nel termine anzidetto, magari per ragioni del tutto indipendenti dalla disponibilità del medesimo creditore. Analoga considerazione vale per quanto attiene all'ulteriore onere per il creditore procedente, costituito dal deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Laddove invece si ritenga di accedere alla tesi emersa nella condivisibile dottrina formatasi a prima lettura della novità normativa, secondo cui, il solo avvio della notificazione - fermo restando il suo buon esito - potrebbe ritenersi sufficiente per evitare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, ma richiederebbe la necessità di differimento della prima udienza al fine di verificare il perfezionarsi della notificazione per tutte le “parti” del procedimento, ciò comporterebbe ad una vanificazione dell'intento del legislatore di accorciare i tempi del procedimento esecutivo, attraverso l'automatizzazione della sanzione processuale, consistente nel determinare la cessazione ex lege degli effetti che per il terzo sorgono con la notificazione del pignoramento, i quali non possono ritenersi raggiunti per effetto delle nuove disposizioni. Infatti, una volta spirata l'udienza di prima comparizione, senza avere ricevuto l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura espropriativa, il terzo non potrebbe liberarsi dagli obblighi di custodia derivanti dal pignoramento se il procedimento notificatorio non si sia ancora completato. In sintesi, contrariamente a quanto enunciato nell'ordinanza in commento, convenendo con l'opinione emersa in dottrina, se è vero al riguardo che la norma stabilisce che oggetto di deposito deve essere "l'avviso notificato", ciò non toglie che non può certo essere addebitato al creditore procedente l'eventuale ritardo in cui incorrano l'Unep od il servizio postale, imponendosi una lettura costituzionalmente orientata della norma anzidetta, secondo i principi espressi dalla richiamata pronuncia n. 477/2002 della Consulta, con la conseguente scissione degli effetti della notificazione tra il creditore procedente notificante ed il debitore/terzo notificato, e dunque, con salvezza del termine al momento della richiesta di notificazione quanto al primo. Riferimenti
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