Danno ambientale da inquinamento atmosferico: qual è il giudice dotato di giurisdizione?
02 Marzo 2023
La vicenda da cui trae origine la pronuncia della Corte riguardava un giudizio instaurato da un cittadino contro il Comune e la Regione Lombardia avanti al tribunale ordinario, per ottenere il risarcimento del danno alla salute da lui subito in conseguenza del mancato rispetto, da parte convenuti, dei livelli di inquinamento atmosferico fissati dal d.lgs. n. 155/2010.
Si costituivano in giudizio sia il Comune che la Regione, chiedendo il rigetto della domanda, e la Regione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Riassunta la causa, ad iniziativa dell'attore, davanti al TAR per la Lombardia, quest'ultimo sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la causa dovesse essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo che «in materia di danno ambientale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo».
Nel caso specifico, l'attore aveva agito contro il Comune di Milano e la Regione Lombardia lamentando sì, da parte degli enti convenuti, un'inerzia amministrativa relativa all'emissione dei provvedimenti necessari per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ma chiedendo, nella sostanza, il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da lui subiti in conseguenza di quella inerzia. Al fondamento della domanda, quindi, vi era una pretesa basata sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. |