Risarcimento del danno da “cattiva esecuzione” dell'opera pubblica: la giurisdizione spetta al giudice ordinario

Redazione Scientifica
02 Marzo 2023

In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove un privato chieda il ristoro del danno in ragione della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica contestando le «modalità esecutive» dei lavori, ossia quei comportamenti materiali che non sono espressione dell'esercizio del potere autoritativo della P.A.

Si verifica un danno permanente risarcibile nel caso in cui, a seguito delle illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica da parte del Comune, una società privata subisca delle limitazioni nell'accesso alla via pubblica. La relativa controversia deve essere devoluta al giudice ordinario.

«Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione».

«La giurisdizione del giudice ordinario si configura in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato» (Cass. Sez. U. 29 dicembre 2016, n. 27455).

«In materia urbanistica ed edilizia la domanda risarcitoria appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il «se» né il «come» dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione (…)».

Nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la «legittimità» dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica, contestando le «modalità esecutive» dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. U. 21 settembre 2017, n. 21975).

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