Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi: bonus verde

Maurizio Tarantino
02 Marzo 2023

La presente scheda tecnica esamina le detrazioni del c.d. bonus verde. L'agevolazione consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili.
Il Bonus verde

L'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a ver de e di giardini pensili (c.d. Bonus verde). L'art. 1, comma 38, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), ha prorogato tale

detrazione per le spese sostenute fino al 2024. Ebbene, come indicato dalla Circolare del Fisco 28/E del 28 luglio 2022, la detrazione spetta:

  • ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori;
  • le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

In evidenza

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

I limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale.

In evidenza

Come precisato dal Fisco, la detrazione massima è di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Quanto al condominio, in caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare.

In evidenza

Pertanto, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Oltre a ciò, si osserva che:

  • se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento;
  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50 per cento;
  • in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
  • In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Modalità di pagamento e documentazione da conservare

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato:

  • il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

Documenti da conservare

Come precisato dalla citata Circolare 28/E del 28 luglio 2022, il contribuente/beneficiario deve conservare:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;
  • autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
  • dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente alla spesa sostenuta;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
Riepilogo dell'agevolazione

Di seguito una tabella riepilogativa dell'agevolazione finalizzata alla comprensione immediate degli aspetti principali del bonus verde.

Tabella riepilogativa

Detrazione

36%

Tipologia

Sistemazione di verde e giardini

A cosa si applica

Spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione.

Descrizione

Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Limite di spesa

€ 5.000 Spesa massima per unità

Durata detrazione

10 anni

Cessione del credito

No

Sconto in fattura

No

Scadenza

31 dicembre 2024

Le soluzioni del Fisco

In relazione al bonus in esame, il Fisco ha risposto agli interpelli dei contribuenti. Di seguito, le principali questioni risolte dall'Agenzia dell'Entrate.

Soluzioni del Fisco

Interpello 62/2019

Rientrano nel “bonus verde” anche l'acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili, solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale. Ne restano, invece, escluse le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo. Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato (cfr. circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, paragrafo 2), che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese (ad es.: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale uso, usufrutto, abitazione o superficie; cfr circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pag. 215 e segg.).

Risp. int. parl. 8 marzo 2022 n. 5-07599

Con riferimento al quesito con cui si chiede se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde» anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto «bonus verde»). La disposizione è stata, da ultimo, prorogata dall'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024. Come indicato nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi.

Profili condominiali

Il giardino condominiale è lo spazio verde presente nella parte esterna che appartiene a un edificio condominiale. È considerato che fa parte di quest'ultimo, ecco che i condòmini dovranno provvedere a segnalare qualsiasi problematica si dovesse presentare e soprattutto dovranno anche provvedere a mantenere sempre un certo rispetto dell'ambiente. Anche l'amministratore dovrà fare il possibile per rendere il giardino in ottimo stato oltre che rendere questo spazio il più possibile utile per i vari abitanti dell'edificio. Di conseguenza, il compito dell'amministratore è quello di rispettare le decisioni del complesso condominiale, prese tramite l'assemblea di condominio, e fare in modo di sfruttare tutto lo spazio, per renderlo sicuro e anche perfetto per essere usato dai vari condomini. In tema, difatti, i giudici hanno sottolineato che qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, in forza di un vincolo di destinazione, arrechino ai condòmini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge; di conseguenza, tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto di dette piante, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato (Trib. Roma 10 novembre 2022, n. 7136). Dunque, il giardino, oltre ad avere la funzione di dare aria e luce alle finestre dei vari piani dell'edificio, ha una caratteristica tutta propria: quella di conservare il decoro architettonico dell'edificio, nonché di ornamento al predetto. Quindi è chiaro che spesso norme regolamentari stabiliscono precise modalità d'uso di tali spazi verdi a cui tutti i condomini si devono attenere.

Riferimenti

Circolare del Fisco 28/E del 28 luglio 2022

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