La clausola compromissoria si applica anche se è stata soppressa dopo la cessazione dell’amministratore dalla carica
06 Marzo 2023
La controversia tra l'amministratore e la società resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa. Lo stabilisce la Cassazione, nell'ordinanza n. 6221 depositata lo scorso 2 marzo. Una società citava agiva per l'accertamento della responsabilità nei confronti dell'amministratore. Lo stesso si costituiva eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, invocando la clausola arbitrale inserita nello statuto societario, clausola che risultava essere stata peraltro soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione dell'amministratore dalla carica. Il Tribunale disattendeva l'eccezione di incompetenza; l'ormai ex amministratore proponeva quindi ricorso per regolamento di competenza deducendo che non fosse a lui opponibile la soppressione di suddetta clausola compromissoria, proprio perché intervenuta dopo la cessazione dalla carica. Il ricorso, ritenuto fondato, è stato accolto alla luce del principio per cui «la controversia tra l'amministratore e la società resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa». È stato quindi condiviso il rilievo del Pubblico Ministero, che chiedeva anch'esso l'accoglimento del ricorso, per cui «non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti dai fatti pregressi» (Cass. civ. n. 8028/1992). La cessazione del rapporto che lega l'amministratore alla società non è idonea a determinare l'inapplicabilità, alle controversie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, alla clausola compromissoria che era deputata a regolare i rapporti tra la società e il suo organo.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it)
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