Ulteriore sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite

Francesca Maria Bava
06 Marzo 2023

La Massima n. 196 del Consiglio Notarile di Milano (sostitutiva della precedente massima n. 191) si concentra sulla temporanea disapplicazione della normativa codicistica in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite. Tale normativa emergenziale (art. 6 del c.d. Decreto Liquidità), introdotta per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, è stata più volte prorogata, da ultimo ad opera del Milleproroghe - d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, e anche il Consiglio Notarile di Milano ha provveduto ad aggiornare la Massima in commento.

L'art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto liquidità”, convertito con L. n. 40/2020), stante la modifica apportata dall'art. 1, comma 266, L. n. 178/2020, (nonchè le successive modifiche con L. n. 15/2022 e con D.L. n. 198/2022, c.d. Milleproroghe, conv. in l. n. 14/2023) prevede ora la temporanea disapplicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3 e 2447 (per le s.p.a) e degli artt. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e 2482 ter c.c. (per le s.r.l.) e la conseguente non operatività della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545 duodecies c.c. per “le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” (ora anche alla data del 31 dicembre 2021, stante la modifica con L. 15/2022, e alla data del 31 dicembre 2022 a seguito dell'ulteriore modifica con D.L. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023)” fino al quinto esercizio successivo.

Diverse sono, tuttavia, le interpretazioni concernenti l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nel citato articolo, non più circoscritta alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, come prevedeva l'originaria formulazione della norma.

Secondo quanto sostenuto dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 196, sostitutiva della massima n. 191, in base alla nuova formulazione della norma, dovrebbero in essa ricomprendersi tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti ad esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ora anche alla data del 31 dicembre 2021 e alla data del 31 dicembre 2022), a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte.

Secondo invece quanto riportato nella lettera circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 inviata dal MISE alle Camere di commercio nonché negli orientamenti T.A.1 e ss. del Comitato Triveneto dei Notai, oggetto della norma sarebbero solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 - ora anche 2021 e 2022 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020, ora anche la data del 31 dicembre 2021 e del 31 dicembre 2022), non riguardando la disposizione le perdite relative ad esercizi antecedenti, da ritenersi assoggettate al regime generale. Inoltre, in base all'interpretazione del Comitato Triveneto, le perdite prese in considerazione dalla nuova versione della norma sarebbero le c.d. perdite di esercizio, ossia al lordo delle riserve, dovendosi ritenere che il criterio di attivazione della disposizione sia “economico” e non più “patrimoniale” (come in precedenza riferito alle c.d. perdite di periodo).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, la riduzione del capitale in caso di perdite superiori ad un terzo (con il contestuale aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c.) è obbligatoria solo a partire dal quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (o, a seguito delle modifiche, anche in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022)..

Al riguardo, secondo il Comitato Triveneto, tale differimento opererebbe di diritto nelle ipotesi previste dagli artt. 2446, comma 2, e 2482 bis, comma 4, c.c., mentre nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482 ter c.c. richiederebbe una espressa delibera dell'assemblea.

Per tutto il periodo sopra indicato sono quindi legittime e iscrivibili nel Registro delle Imprese le delibere di aumento oneroso di capitale e quelle relative ad altre operazioni sul capitale, anche se non precedute dalla riduzione del medesimo a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ora anche alla data del 31 dicembre 2021 e alla data del 31 dicembre 2022), nella misura in cui tali perdite persistano, e anche qualora all'esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482 bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482 ter c.c.).

Infine, l'art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato, ha introdotto un obbligo informativo finalizzato a dare specifica evidenza contabile delle perdite suddette, prevedendo che esse siano distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione in appositi prospetti della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.