La tassazione dell'indennità suppletiva di clientela
07 Marzo 2023
Com'è noto al termine del rapporto di agenzia, il cd. “proponente”, ossia la ditta mandante, deve pagare all'agente una specifica indennità. L'ammontare dell'indennità è regolamentata dai cd. “accordi economici collettivi” i quali suddividono la stessa in tre distinte componenti:
Ciascuna indennità ha regole e requisiti propri da rispettare. A prescindere dai requisiti necessari per ciascuna indennità, concentriamo la nostra attenzione sul quesito, ossia la tassazione subita da questo genere di indennità.
Ai fini delle imposte sui redditi, le indennità di fine mandato possono essere assoggettate alla cd. “tassazione separata” (art. 17 Tuir). Con la “tassazione separata” si evita di sommare gli importi delle indennità agli altri redditi percepiti nell'anno nel quale sono state pagate le indennità stesse. Il che aumenterebbe considerevolmente il carico fiscale complessivo. La tassazione separata, spesso, risulta più vantaggiosa per il contribuente. L'agente può, comunque, tramite opzione, tassare le indennità ricevute con la tassazione ordinaria, rinunciando così alla “tassazione separata”.
Dal punto di vista IRAP: gli importi in questione ricevuti dall'agente non sono soggetti ad IRAP. Dal punto di vista previdenziale, le indennità di fine rapporto non sono assoggettate ad Enasarco. Infine, le somme in oggetto non sono neppure soggette ad IVA.
L'agente, quando riceverà queste indennità, non sarà tenuto ad emettere fattura, potrà limitarsi a rilasciare una semplice ricevuta. La casa mandante, invece, invierà all'agente la certificazione unica e, al momento del pagamento dell'indennità, applicherà una ritenuta d'acconto del 20%.
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