La Consulta sul termine di decorrenza per la richiesta di indennizzo dei danni da vaccino

Redazione Scientifica
07 Marzo 2023

È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2023, depositata il 6 marzo.

La Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale con ordinanza n. 1308/2022 in riferimento ad una vicenda in cui i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l'indennizzo oltre il triennio decorrente da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all'epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/2012.

Nel ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, l. n. 210/1992, nella parte in cui non prevede che la decadenza triennale del diritto all'indennizzo per danni vaccinali abbia effetto limitato ai ratei interni al triennio, la Consulta ripercorre il contesto normativo e giurisprudenziale in tema di indennizzo per soggetti danneggiate da vaccinazioni e sottolinea che «in rapporto alla determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della l. n. 210/1992, questa Corte ha altresì affermato che essa è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine».

Ciò posto, «nello specifico contesto dell'indennizzo, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n. 210/1992, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo. L'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda, pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”, ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari, aggiunta dalla sentenza di illegittimità costituzionale, decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l'esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso alla pronuncia additiva».

In altre parole l'impossibilità di presentare la domanda volta all'indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazione della sentenza n. 107/2012, così come previsto dal termine decadenziale di cui alla norma in oggetto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 Cost.

In definitiva, la Corte ritiene che «l'effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, comma 1, l. n. 210/1992, dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell'indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 c.c.». La norma censurata viene in definitiva dichiarata incostituzionale.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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