Decisorietà e definitività del decreto di apertura della liquidazione ex art 14 quinquies L n. 3/2012 nonché del decreto pronunciato in sede di reclamo

07 Marzo 2023

Il Tribunale di Milano, con una pronuncia che si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di cassazione, chiarisce la natura del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ed espone le conseguenze del suo mancato reclamo nei termini.
Massima

Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di cui all'art. 14-quinquies L. 3/2012 presenta entrambi i requisiti - della decisorietà e definitività - che ne consentono l'impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte, incidendo sui diritti soggettivi delle parti (tra cui l'interruzione delle procedure esecutive e cautelari). Il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, se non reclamato nei termini, assume la medesima decisorietà e definitività del decreto pronunciato in sede di reclamo e, pertanto, non può essere revocato.



Il caso

Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies L. 3/2012. Tale richiesta è stata avanzata dal creditore sulla base della ritenuta insussistenza dello stato di sovraindebitamento e dei presupposti della procedura instaurata dal debitore. La richiesta di revoca è stata giudicata dal Tribunale inammissibile sulla base della non revocabilità del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, non reclamato nei termini.



La questione giuridica

Il Tribunale di Milano ha fatto proprio il pacifico orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale sono soggetti al potere di revoca quei provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività idonei ad incidere stabilmente, con efficacia di giudicato, su posizioni di diritto soggettivo. Avverso i provvedimenti che abbiano carattere decisorio e definitivo è invece possibile esperire il ricorso straordinario per Cassazione.

Con riferimento specifico alla L. n. 3/2012, il Tribunale ha evidenziato come la suprema Corte (Cass. 10095/2019) abbia ritenuto ammissibile un ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro la decisione di accoglimento del reclamo proposto avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore, seguendo a tal fine un precedente in tema di accordo di composizione della crisi ritenuto adatto, per motivazioni e elementi di somiglianza, anche al caso de quo: “il carattere contenzioso del procedimento risulta sicuro, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12-bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10. L'idoneità del provvedimento a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12-ter (in specie, là dove dispone che "dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano")”. Il Tribunale ha conseguentemente sottolineato come già la Corte di Cassazione abbia applicato i principi dettati nel corso dell'esame di una procedura di sovraindebitamento ad un'altra tipologia di procedura, a seguito della verifica della sussistenza di quegli elementi strutturali che attribuiscono al provvedimento esaminato la stessa idoneità alla sindacabilità davanti alla Suprema Corte per motivi di legittimità (si veda, in particolare, Cass. 10095/2019 cit.); e che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio è, pacificamente, soggetto a reclamo ex art. 739 c.p.c.



La decisione del Tribunale di Milano

Sulla base delle predette argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto che il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di cui all'art. 14-quinquies l. 3/2012 presenta entrambi i requisiti della decisorietà e definitività che ne consentirebbero l'impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte, incidendo con la stessa efficacia e stabilità dei decreti di omologazione sopra menzionati sui diritti soggettivi delle parti (tra cui l'interruzione delle procedure esecutive e cautelari), senza previsione, peraltro comune alle altre due procedure citate, di eventi estintivi della procedura (cfr. art. 12, commi 4 e 5, art. 14-bis l. 3/2012), limitando la legge a rendere instabile la sola pronuncia relativa all'esdebitazione, successiva alla liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies l. 3/2012).

Ancora, il Tribunale ha ritenuto che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, se non reclamato nei termini, assume la medesima decisorietà e definitività del decreto pronunciato in sede di reclamo e che, pertanto, lo stesso non può essere revocato.

Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies L. 3/2012 formulata dal creditore.



Conclusione

La legge n. 3 del 2012 (più volte modificata) prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle procedure concorsuali, il debitore possa concludere un accordo con i creditori e pervenire per tale via alla composizione della crisi. Proposta di accordo e Piano del consumatore, finalizzato, quest'ultimo, alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei creditori, sono gli strumenti previsti dal legislatore del 2012 per fronteggiare le crisi da sovraindebitamento. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore sovraindebitato che non si trovi nelle le condizioni di inammissibilità dettate dalla stessa legge [art. 7, comma 2, lettere a) e b)], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. In tali casi il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di legge, dichiara con decreto aperta la procedura di liquidazione. Secondo il Tribunale di Milano, la cui decisione è suffragata anche da alcuni orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio è sottoponibile a reclamo ex art. 739 cpc ma, se non reclamato nei termini, assume i caratteri della decisorietà e definitività. Conseguentemente, esso non potrebbe essere revocato e sarebbe impugnabile con il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. Lo stesso principio vale anche per il decreto emesso a seguito di reclamo contro il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio. Anche quest'ultimo decreto (emesso, giova ripetere, in sede di reclamo) presenta i requisiti della decisorietà e definitività che ne legittimano l'impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte ed anch'esso incide sui diritti soggettivi delle parti.



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