Dimissioni, fruizione del congedo obbligatorio da parte del padre-lavoratore ed indennità contrattuali e legali

08 Marzo 2023

Tenuto conto della voluntas legis di tutelare maggiormente la maternità e la paternità, l'art. 55 D.lgs. n. 151/2001 deve ritenersi applicabile non solo in caso di fruizione del congedo alternativo di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo, ma anche del (nuovo) congedo obbligatorio ex art. 27-bis.

Al padre lavoratore dimissionario nel periodo protetto, il quale abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio, spettano le indennità previste dal contratto e dalla legge (indennità di mancato preavviso, Naspi)?

Secondo quanto previsto dall'art. 54, co. 7, d.lgs. n. 151/2001, in caso di fruizione del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis (congedo obbligatorio) e 28 (congedo alternativo), il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Il successivo art. 55 dispone che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice non è tenuta al preavviso.

Tali regole, in forza del secondo comma del medesimo art. 55, si estendono anche in caso di fruizione del congedo di paternità. L'ampliamento della tutela (riconoscimento dell'indennità e della Naspi) al padre-lavoratore è stato inizialmente previsto senza alcune precisazione circa il tipo di congedo durante il quale tale disciplina è operante, tenuto conto che l'art. 28 prevedeva e prevede un congedo alternativo a quello previsto a favore della lavoratrice-madre. La novella del 2022 non è intervenuta sul punto, sicché il riferimento generico potrebbe essere inteso estensivamente ed applicato anche ai casi di congedo obbligatorio.

Sul punto sono sorte alcune perplessità in quanto la tutela, prima sostanzialmente riconosciuta alternativamente alla madre o al padre, oggi potrebbe ritenersi potenzialmente cumulativa qualora entrambi i genitori optino per le dimissioni nel periodo tutelato. Non si dubita, tuttavia, che una lettura estensiva possa meglio riflettere la voluntas legis di garantire una maggiore tutela alla maternità e alla paternità, tenuto anche conto dell'incremento delle dimissioni dei padri-lavoratori, registrato negli ultimi anni (si veda relazione annuale 2021 INL).

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