Datore pubblico, procedimento disciplinare e principio di ne bis in idem
08 Marzo 2023
Viola il principio di ne bis in idem il datore pubblico che, riaprendo il procedimento disciplinare, sanziona con il licenziamento il lavoratore al quale era stata applicata, prima della sentenza penale di condanna per il medesimo fatto, una sanzione conservativa?
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 55-ter, comma 3, seconda parte, D.lgs. n. 165/2001 introduce un sistema alternativo rispetto a quello privatistico, giustificato alla luce della particolare finalizzazione dell'azione pubblica, in presenza di situazioni tipiche quale quella di una sentenza penale irrevocabile di condanna, dalla quale risulti che il fatto addebitato al dipendente doveva essere sanzionato con il licenziamento. Il principio generale del ne bis in idem è, quindi, derogato dal prefato art. 55-ter. Si osserva che nel lavoro privato la giurisprudenza relativa all'esercizio del potere disciplinare sono fondate, principalmente, sull'assunto che il principio di consunzione del potere disciplinare vieta che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica, sicché ad essere preclusa è la riedizione del potere disciplinare.
Nel settore del pubblico impiego privatizzato, invece, la sanzione eventualmente inflitta per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Quest'ultimo, quindi, termina successivamente all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio, sicché non vi sarebbe una riedizione del potere disciplinare. |