L’imprenditore individuale cessato, socio accomandatario di s.a.s., può accedere al concordato minore

La Redazione
08 Marzo 2023

Il Tribunale di Ancona precisa i confini dell'accesso alla procedura di concordato minore da parte di un imprenditore cessato.

L'imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese può accedere al concordato minore, ex art. 74, comma 2, c.c.i.

ll disposto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i., ai sensi del quale è inammissibile la domanda di accesso alla procedura presentata dall'imprenditore cancellato, deve ritenersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento, per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 c.c.i. (nel caso di specie, l'imprenditore individuale ha proposto domanda di concordato minore per debiti riferibili all'attività d'impresa, nella sua qualità di socio accomandante di s.a.s.).

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