Iter formativo - Prima di tutto, perché un Mediatore familiare possa definirsi “professionista” deve, necessariamente, aver concluso un iter formativo che trova, ad oggi, la sua base nell'art. 1, comma 23, l. n. 206/2021 dove alla lett. o) leggiamo: “prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla l. n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate - n.d.a.).
All'interno della citata legge, il riferimento diretto è alla norma UNI 11644/2016 che «si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello di formazione e garanzia all'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi». Questo è, però, solo il primo di 2 step fondamentali.
Iscrizione alle Associazioni di categoria - Un altro passaggio prodromico all'iscrizione di un Mediatore familiare negli elenchi dei tribunali è rappresentato dall'appartenenza ad una delle Associazioni nazionali di categoria. Tra le principali: AIMeF, SIMeF e AIMS e MEDEFitalia facenti parte, tra l'altro, della Federazione italiana delle Associazioni di Mediatori familiari (FIAMeF).
Questo importante aspetto realizza, innanzitutto, il dettato dell'art. 1, comma 23, lett. p) che prevede: «… l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla l. n. 4/2013, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; …Omissis… Ed è tutela del raggiungimento di determinati standard professionali quali, ad esempio: il rispetto di un codice deontologico, competenze in ambito di diritto di famiglia, nonché in materia di tutela dei minori, di violenza contro le donne e di violenza domestica Nonché l'acquisizione di determinate qualità professionali quali: l'ascolto attivo, il corretto utilizzo degli strumenti comunicativi e la capacità di negoziazione».
L'iscrizione ad un'Associazione nazionale di categoria obbliga anche gli iscritti ad un aggiornamento continuo. Ogni anno l'obbligo di formazione previsto fa si che il Mediatore familiare iscritto rinnovi ed aggiorni le competenze acquisite, sia dal punto di vista giuridico che relazionale. Aspetti che caratterizzano una professione che si misura, quotidianamente, con persone che necessitano di un supporto per realizzare quella capacità genitoriale condivisa tanto nominata ed auspicata dalla riforma Cartabia.