Notifica telematica: la copia munita di attestazione di conformità equivale all'originale

Redazione scientifica
08 Marzo 2023

In caso di allegazione di copia informatica di un originale cartaceo il difensore provvede a estrarre copia informatica dal supporto analogico e ne attesta la conformità tramite apposizione di firma digitale o elettronica qualificata e successiva notifica a mezzo PEC.

Pronunciandosi sull'ammissibilità di un ricorso per vizio della procura telematica notificata priva di certificazione autografa del difensore e dell'attestazione di conformità, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, secondo quanto indicato dalla relativa disciplina, il deposito telematico di copia di un originale cartaceo avviene nelle seguenti modalità:

- «Il difensore […] quando deposita[no] con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta[no] la conformità della copia al predetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento» (art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012);

- «Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione» (art. 16-undecies commi 2 e 3 d.l. n. 179 del 2012);

- «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. art. 16-undecies commi 2 e 3 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file.

Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2» (art. 19-ter d.m. 28 dicembre 2015);

- Qualora l'atto non consistesse in un documento informatico «l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies commi 2 e 3 d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata» (art. 3-bis l. n. 53 del 1994).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata su supporto analogico, ma notificata a mezzo PEC, avrebbe dovuto essere sottoscritta con firma autografa e successivamente trasformata in copia informatica con attestazione di conformità allegata alla relata di notifica.

E, nonostante le Sezioni Unite si siano pronunciate per la mera irregolarità sanabile della procura alle liti priva di attestazione di conformità quando notificata a mezzo PEC (art. 3-bis l. n. 53 del 1994) e successivamente sanata tramite deposito dell'originale cartaceo corredata dall'attestazione mancante, ciò può operare solo nello specifico contesto del deposito di fascicolo cartaceo.

Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile.

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