Amministrazione straordinaria: ammissione delle società non quotate di interesse strategico partecipate dallo StatoFonte: L. 3 marzo 2023 n. 17
08 Marzo 2023
Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) può avvenire, quando si presentano tutti i seguenti requisiti (art. 2 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023):
E' inoltre prevista (all'art. 3 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023) una modifica parziale alla disciplina relativa al compenso del commissario straordinario. In particolare, si prevede: 1) un incremento del 10% del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo;
3) la corresponsione di acconti sul compenso remunerativo spettante (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) nella sola fase di esercizio dell'impresa; 4) la subordinazione del 25% del compenso complessivamente spettante come compenso remunerativo (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) alla verifica da parte dell'autorità di vigilanza del conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare:
Per le imprese individuate dal "decreto Prodi", per gli incarichi conferiti successivamente alla data del 6 gennaio 2023, all'esito della liquidazione, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque superare il limite massimo complessivo di 500.000 euro, anche in caso di incarichi collegiali (art. 4 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023). Per quanto riguarda infine i membri del comitato di sorveglianza, dal 7 marzo 2023, questi restano in carica per un massimo di 3 anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati senza fissazione del termine massimo di durata decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni (a partire dal 7 marzo 2023) (art. 4 bis D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023).
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