Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) può avvenire, quando si presentano tutti i seguenti requisiti (art. 2 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023):
- è presentata istanza del socio pubblico che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie;
- il socio stesso ha segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti (di cui all'art. 1 D.L. 207/2012 conv. in L. 231/2012);
- l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, ha omesso di presentare l'istanza (di cui all'art. 2 c. 1 D.L. 207/2012 conv. in L. 231/2012) entro i successivi 15 giorni.
E' inoltre prevista (all'art. 3 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023) una modifica parziale alla disciplina relativa al compenso del commissario straordinario. In particolare, si prevede:
1) un incremento del 10% del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo;
2) una riduzione del 10% del compenso, se la chiusura dell'esercizio di impresa avviene:
- per le imprese individuate dal "decreto Prodi": dopo 3 anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria;
- per le imprese grandissime individuate dal "decreto Marzano": dopo 4 anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.
3) la corresponsione di acconti sul compenso remunerativo spettante (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
4) la subordinazione del 25% del compenso complessivamente spettante come compenso remunerativo (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) alla verifica da parte dell'autorità di vigilanza del conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare:
- per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle attività elencate dall'art. 47, c. 1, lett. b-ter, D.Lgs. 270/1999;
- per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi dello stesso D.Lgs. 270/1999, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 39/2004.
Per le imprese individuate dal "decreto Prodi", per gli incarichi conferiti successivamente alla data del 6 gennaio 2023, all'esito della liquidazione, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque superare il limite massimo complessivo di 500.000 euro, anche in caso di incarichi collegiali (art. 4 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023).
Per quanto riguarda infine i membri del comitato di sorveglianza, dal 7 marzo 2023, questi restano in carica per un massimo di 3 anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati senza fissazione del termine massimo di durata decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni (a partire dal 7 marzo 2023) (art. 4 bis D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023).