Amministrazione straordinaria: ammissione delle società non quotate di interesse strategico partecipate dallo Stato

La Redazione
08 Marzo 2023

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023 la legge 3 marzo 2023, n. 17 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”. La legge indica le nuove condizioni per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle società non quotate partecipate dallo Stato. Cambiano anche i criteri per i compensi del commissario straordinario e degli amministratori giudiziali. Si stabilisce infine un termine per la durata dell'incarico dei membri del comitato di sorveglianza.

Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) può avvenire, quando si presentano tutti i seguenti requisiti (art. 2 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023):

  • è presentata istanza del socio pubblico che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie;
  • il socio stesso ha segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti (di cui all'art. 1 D.L. 207/2012 conv. in L. 231/2012);
  • l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, ha omesso di presentare l'istanza (di cui all'art. 2 c. 1 D.L. 207/2012 conv. in L. 231/2012) entro i successivi 15 giorni.

E' inoltre prevista (all'art. 3 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023) una modifica parziale alla disciplina relativa al compenso del commissario straordinario. In particolare, si prevede:

1) un incremento del 10% del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo;
2) una riduzione del 10% del compenso, se la chiusura dell'esercizio di impresa avviene:

  • per le imprese individuate dal "decreto Prodi": dopo 3 anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria;
  • per le imprese grandissime individuate dal "decreto Marzano": dopo 4 anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

3) la corresponsione di acconti sul compenso remunerativo spettante (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

4) la subordinazione del 25% del compenso complessivamente spettante come compenso remunerativo (ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. b, D.Lgs. 270/1999) alla verifica da parte dell'autorità di vigilanza del conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare:

  • per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle attività elencate dall'art. 47, c. 1, lett. b-ter, D.Lgs. 270/1999;
  • per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi dello stesso D.Lgs. 270/1999, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 39/2004.

Per le imprese individuate dal "decreto Prodi", per gli incarichi conferiti successivamente alla data del 6 gennaio 2023, all'esito della liquidazione, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque superare il limite massimo complessivo di 500.000 euro, anche in caso di incarichi collegiali (art. 4 D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023).

Per quanto riguarda infine i membri del comitato di sorveglianza, dal 7 marzo 2023, questi restano in carica per un massimo di 3 anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati senza fissazione del termine massimo di durata decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni (a partire dal 7 marzo 2023) (art. 4 bis D.L. 2/2023 conv. in L. 17/2023).



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