Indennità di volo: trattamento in favore del personale in quiescenza
08 Marzo 2023
I giudici di merito di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo che l'indennità in oggetto manteneva la sua autonomia e quindi non rientrava a far parte della base retributiva per il calcolo pensionistico. L'Agenzia proponeva ricorso in secondo grado, dove veniva accolto lo stesso, riconducendo l'applicazione del beneficio solo con riferimento alla effettiva prestazione del servizio.
Il contribuente si rivolgeva, dunque, ai supremi Giudici di Cassazione lamentando che la decisione dei giudici di secondo grado si sia basata sul mero richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza considerare quindi che l'indennità in parola è, dall'art. 907, cod. nav., ricollegata alla mera qualifica di personale di volo, comunque dovuta anche nei periodi in cui il rapporto di lavoro si interrompe. Non può dunque confondersi tale indennità con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 5, L. 23 marzo 1978, n. 83, propria del personale militare e oggetto dei precedenti giurisprudenziali richiamati, che infatti trae origine dal rapporto organico e presuppone che i beneficiari siano “effettivamente impiegati in volo”, cioè “siano in attività di volo”, come si esprime l'art. 1, L. 17 dicembre 1953, n. 953.
Tale differenza di trattamento va ricollegata al fatto che per il personale militare l'attività di volo è saltuaria, e quindi è consentito il recupero psico-fisico del pilota, laddove nel caso del pilota civile si tratta di attività continuativa, che in base alla vigente legislazione può giungere fino alle due ore giornaliere medie. Inoltre, i piloti civili sono esclusi sia dal beneficio dell'equo indennizzo che dalla tutela sugli infortuni sul lavoro, ma fruiscono della minor tutela prevista dall'art. 935, cod. nav. Da tutto quanto precede discende che il beneficio di cui all'art. 51, TUIR nel caso dei piloti civili, dev'essere riferito anche al periodo successivo all'attività di servizio.
I Supremi Giudici fanno cenno ad un precedente riferito a una controversia coinvolgente un pilota civile, pur riferita alla ridotta tassabilità dell'indennità di trasferta, si legge che il regime fiscale privilegiato può essere giustificato solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo.
Questa conclusione discende dal richiamo operato dal d.P.R. n. 131/1978, art. 6, all'art. 907 c.n. Quest'ultima norma stabilisce che "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi".
Nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere "correttivo ed integrativo", come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma” (Cass. 01/07/2004, n. 12059).
In sostanza per i Giudici di legittimità, non è certo sindacabile in sede giudiziale la scelta discrezionale del legislatore di non compensare eventuali diversità di incidenza dell'attività di volo nelle varie categorie tramite un beneficio fiscale maggiore o più esteso.
Il ricorso viene dunque respinto sottolineando che la parziale esenzione non potrà essere riconosciuta a quanto corrisposto invece a titolo di trattamento di quiescenza, anche laddove le relative somme siano calcolate tenendo conto delle suddette indennità e maggiorazioni.
La disposizione di cui all'art. 51 TUIR, infatti, va interpretata nel senso che si riferisce alle indennità ed alle maggiorazioni ricollegate all'attività di volo o di navigazione (ed alle altre contemplate dalla norma), siano esse svolte da piloti militari che civili, corrisposte in costanza di servizio, per cui - pur essendo le stesse indennità riferite alla pregressa attività in parola - la relativa parziale esenzione non potrà essere riconosciuta. |